Una ditta lamenta il fatto che la base d’asta nell’ambito di un appalto di servizi non risulta essere congrua, e deduce pertanto violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 35 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per manifesta illogicità ingiustizia, irragionevolezza, sproporzionalità, inadeguatezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza dei criteri posti a base d’asta.
Il Tar Campania, Napoli, Sez. V, 3 novembre 2017, n. 5127, accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati poiché la stazione appaltante ha stimato infatti un costo mensile per ogni ambulanza di € 12.000,00 (da sottoporre a ribasso).
“Orbene, tenendo conto del fatto che il personale da adibire ad ogni ambulanza è composto da n. 1 autista soccorritore e da n. 1 infermiere professionale e che il servizio deve essere assicurato senza soluzione di continuità e che al costo del personale debbono aggiungersi le spese connesse alla fornitura e alla gestione di ogni automezzo (spese per la sicurezza sul lavoro; spese per il noleggio o per l’acquisto dell’ambulanza; spese di manutenzione dell’ambulanza; spese di assicurazione; costo del carburante e il costo dei materiali di consumo) appare ragionevole ritenere che la somma posta dalla stazione appaltante alla base della gara non sia stata adeguatamente stimata e, conseguentemente, non consenta la formulazione di un’offerta congrua e la previsione di un apprezzabile utile di impresa”.
