Le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, non destinabili al fondo del 20 per cento finalizzato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione, non possano rifinanziare il fondo del comma 2 dell’articolo 113.
Queste le conclusioni della Corte dei conti della Toscana nell’allegato Parere corte dei conti deliberazione sezione toscana 80/2021 par.