Per la felicità degli addetti ai lavori, ecco il primo importante tassello per determinare l’esclusione degli incentivi per funzioni tecniche dal tetto di spesa di cui all’art. 23 del d.lgs. 75 del 2017 previsto per il salario accessorio, che arriva dal parere Corte dei Conti, sez. Regionale Umbria, Deliberazione n. 14/2018/PAR.
Come è noto la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), con il comma 526 dell’articolo 1, ha, aggiunto all’articolo 113 del d.lgs. n. 75 del 2016, il comma 5-bis secondo il quale “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.
Secondo la Sezione Umbra “il legislatore è intervenuto sulla questione della rilevanza degli incentivi tecnici ai fini del rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio, escludendoli dal computo rilevante ai fini dall’articolo 23, comma 2, d.l.gs n. 75 del 2017.
Il legislatore ha voluto, pertanto, chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente) ma fanno capo al capitolo di spesa dell’appalto.
Del resto, sia il comma 1 che il comma 2 dell’art 113 citato, già disponevano che tutte le spese afferenti gli appalti di lavori, servizi o forniture, debbano trovare imputazione sugli stanziamenti previsti per i predetti appalti. Il comma 5 bis rafforza tale intendimento e individua come determinante, ai fini dell’esclusione degli incentivi tecnici dai tetti di spesa sopra citati, l’imputazione della relativa spesa sul capitolo di spesa previsto per l’appalto.
Ciò consente di ritenere assorbito nel dettato normativo: a) la natura di tali incentivi (come spese corrente o spesa di investimento); b) la circostanza che gli incentivi remunerino o meno prestazioni professionali tipiche.
Alla luce di quanto sopra, i “nuovi” incentivi vanno visti con un’angolazione che si allontana dalle motivazioni della precedente giurisprudenza contabile.
In base alla norma in riferimento, l’individuazione dei soggetti aventi diritto all’incentivo avviene tenendo conto delle funzioni “tecniche”, garantendo l’incentivo ai dipendenti pubblici che le espletano.
L’istituto in esame ha certamente un respiro differente e maggiore rispetto a quello del vecchio testo dell’art. 93 del d.lgs. 163 del 2006.
In conclusione, la lettura del nuovo comma 5 bis dell’art. 113 citato, unita alla specialità della norma ed ai puntuali limiti di spesa intrinseci al quadro normativo descritto, consentono a questo Collegio di escludere il fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (anche per le quote assegnate ai dipendenti delle centrali uniche di committenza ai sensi del comma 2, terzo periodo, e comma 5) dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 23 del d.lgs. 75 del 2017″.
Novella quella della Legge di bilancio 2018 scritta malissimo, che eravamo certi avrebbe prestato il fianco al consueto rigore interpretativo della Corte dei Conti. Così non è stato, ma è presto per cantar vittoria.
Tuttavia l’interpretazione fornita dalla Sezione Umbra pare l’unica verosimile, altrimenti bisognerebbe ammettere che il Legislatore abbia scientemente apportato una modifica al Codice formalmente inutile e sostanzialmente tamquam non esset.
