L’Assessorato regionale della salute – Dipartimento della pianificazione strategica servizio 3 – gestione degli investimenti ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa in ordine ai seguenti quesiti:
- se le previsioni dei commi 7-bis e 7-ter dell’art. 93 d.lgs. n. 163/2006 abbiano o meno efficacia retroattiva, e se pertanto al personale con qualifica dirigenziale delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Siciliana sia o meno dovuto l’incentivo di progettazione per incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore delle previsioni, in relazione alle attività svolte prima e dopo tale data;
- se le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Siciliana, che a loro volta hanno l’obbligo di adottare il regolamento di attuazione dei citati commi 7-bis e 7-ter, abbiano o meno l’obbligo di conformarsi al citato regolamento regionale.
Il CGARS con parere n. 00885/2017 e data 24/10/2017, dà risposta ai quesiti nei seguenti termini:
a) il divieto di incentivo per i dirigenti, introdotto dall’art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2016 per effetto della l. n. 114/2014, con decorrenza dal 19.8.2014, non si applica né alle attività svolte dai dirigenti interamente prima del 19.8.2014, ancorché il compenso venga liquidato dopo tale data, né alle attività svolte dai dirigenti dopo il 19.8.2014, in virtù di incarichi affidati in precedenza;
b) la diversa e più ridotta misura delle somme da destinare all’incentivazione delle funzioni tecniche, nonché il diverso e più ridotto tetto massimo annuo dell’incentivo da corrispondere a ciascun avente titolo, introdotti dal citato art. 93, comma 7-ter, non si applicano alle attività svolte prima del 19.8.2014, ancorché il relativo compenso venga liquidato successivamente; e per converso si applicano alle attività svolte dopo il 19.8.2014, ancorché sulla base di incarichi affidati in precedenza; le attività svolte, sulla base del medesimo incarico affidato prima del 19.8.2014, in parte prima e in parte dopo il 19.8.2014, vanno liquidate separatamente sulla base delle diverse norme vigenti ratione temporis;
c) il regolamento previsto dall’art. 93, commi 7-bis e 7-ter d.lgs. n. 163/2006, va adottato da ciascuna amministrazione – stazione appaltante e si applica al solo personale dipendente della amministrazione – stazione appaltante che lo adotta;
d) il regolamento previsto dall’art. 93, commi 7-bis e 7-ter d.lgs. n. 163/2006 deve prevedere un doppio regime transitorio differenziato, quanto all’ambito soggettivo di applicazione (stabilendo che per i dirigenti il regolamento si applica solo per le attività svolte dopo il 19.8.2014 sulla base di incarichi anteriori) e quanto alla misura dell’incentivo e tetto annuo massimo (stabilendo che il regolamento si applica solo per le attività svolte dopo il 19.8.2014 ancorché sulla base di incarichi affidati in precedenza);
e) resta ferma l’applicabilità della normativa vigente in tema di “tetto stipendiale” da intendere come onnicomprensivo, e da computare includendo anche l’incentivo di progettazione.
