Garanzia provvisoria falsa o comunque proveniente da soggetto non abilitato a emetterla. Soccorso istruttorio o esclusione?
Il Consiglio di Stato Sez. V, 27 novembre 2017, n. 5555 bacchetta l’Anac e sostiene che al quesito posto vada data risposta votata al favor partecipationis, e quindi favorevole al soccorso istruttorio, diversamente da quanto invece sostenuto dall’Authority (già bocciata in primo grado).
Il Supremo consesso conferma la sentenza di primo grado che affermava che “la produzione di una polizza fideiussoria falsa a titolo di cauzione provvisoria non poteva comportare l’immediata esclusione dalla gara, dovendosi invece seguire il soccorso istruttorio a fronte della buona fede del contraente inconsapevole: fatto desumibile dalle vicende acquisite e dal comportamento successivo di Semataf, posto all’attenzione della stazione appaltante, e dalla provvisorietà della cauzione concernente fase anteriore all’aggiudicazione definitiva e al contratto”.
Ed ancora “la comparazione degli interessi coinvolti era nel caso ancor più doverosa, in primo luogo per la dimostrata buona fede della concorrente nel produrla, visti i raggiri in cui era incorsa la ditta nell’acquistare la polizza fideiussoria, accompagnata dalla comunicazione del broker sull’autenticazione notarile ed le verifiche della validità di tale autentica sulla Fgc UK Limited presenti al sito internet del governo britannico: buona fede che aveva poi portato la stessa controinteressata a denunciare la cosa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera.
Inoltre il ruolo della cauzione provvisoria era ormai esaurito: lo strumento era per legge finalizzato a garantire dalla mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, tanto che lo svincolo avviene al momento della sottoscrizione: è allora evidente il fatto esaurito.
