Qual è il rapporto tra art. 95, comma 5) del Codice dei contratti e l’art. 120, comma 2-bis) del Codice del Processo Amministrativo? Ce lo spiega il Tar Veneto, Venezia, Sez. III, 27 novembre 2017, n. 1078…
“Ebbene, se si vuole dare un senso al comma 2-bis dell’art. 120 del DLgs n. 104/2010 ed eliminare l’apparente antinomia esistente tra la predetta norma a quella contenuta nell’art. 95, u.c. del DLgs n. 50/2016, si deve interpretare quest’ultima nel senso che l’irrilevanza ai fini del calcolo delle medie e della soglia di anomalia di ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, vale non già per la (tempestiva) impugnazione, ex art. 120, comma 2-bis del c.p.a, dell’ammissione dei concorrenti privi dei requisiti di partecipazione, ma esclusivamente per l’impugnazione dell’ammissione dei concorrenti privi dei requisiti effettuata – per omessa impugnazione dell’ammissione nei termini di cui al richiamato comma 2-bis – contestualmente con l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione della gara, quale provvedimento conclusivo della procedura concorsuale e, comunque, per qualsiasi ulteriore esclusione di un concorrente disposta (dalla S.A. o a seguito di apposito giudizio) successivamente alla sua espressa ammissione (per esempio, per anomalia dell’offerta).
Diversamente opinando, bisognerebbe convenire che la norma è priva si qualsiasi utilità”.
