Una ditta contesta il provvedimento con il quale è stata esclusa dalla procedura selettiva, nella parte in cui si sostiene la non veridicità e/o mendacità delle dichiarazioni relative al personale da impiegare nel servizio oggetto di gara, come dalla medesima riportate in sede di offerta tecnica, sostenendo altresì l’incompetenza della commissione giudicatrice ad accertare dette mendacità.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017, n. 5430 respinge il ricorso confermando la sentenza appellata, poiché “è stata accertata la totale “estraneità” alla gara de qua di tre degli educatori “proposti” dalla ricorrente in primo grado, e l’attuale appellante ECO non ha mai negato né tantomeno messo in discussione quanto riscontrato dalla Commissione giudicatrice in ordine all’“infedeltà” dei curricula.
La dichiarazione non veritiera resa dall’operatore economico prescinde, ovviamente, dal dolo o dalla colpa grave, non residuando margini di discrezionalità in capo alla Stazione Appaltante, in quanto, in base al principio di autoresponsabilità, la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e la valutazione dell’elemento psicologico potrà, se del caso, valere solo nell’ambito del procedimento sanzionatorio dinanzi all’ANAC, che è tuttora pendente.
E’ parimenti infondato il secondo motivo di appello, con cui si contesta il modus procedendi della Commissione di gara che avrebbe “illegittimamente” proceduto a verificare la veridicità delle informazioni e/o documentazione allegate all’offerta tecnica, sebbene rientri tra i compiti della stessa la mera valutazione del progetto tecnico e non già la verifica dei requisiti dichiarati in via sostitutiva dai concorrenti ovvero la veridicità della documentazione prodotta.
Ritiene il Collegio che la Commissione giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte dal punto di visto tecnico ed economico, in quanto responsabile di tale valutazione (cfr. quanto precisato dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC), non può certo negarsi in capo alla stessa il generale e doveroso potere di procedere al controllo della veridicità ed attendibilità delle dichiarazioni contenute in dette offerte e della documentazione ad esse allegata per assicurare la correttezza ed il buon andamento della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle offerte stesse.
Nella specie la Commissione giudicatrice non ha affatto travalicato i compiti ed i poteri ad essa riconosciuti, atteso che la medesima non ha proceduto né al controllo della documentazione amministrativa né alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive attinenti i requisiti di ordine generale e speciali richiesti ai fini dell’ammissione alla gara, ma ha valutato l’attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni/attestazioni contenute nell’offerta tecnica nonché la documentazione allegata alla stessa essendo emerse evidenti anomalie“.
Reggono anche le argomentazioni della sentenza appellata relativamente all’escussione della garanzia provvisoria, la quale sostenteva che “deve infatti ritenersi che anche sotto il vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, la cauzione provvisoria ricopra sia una funzione indennitaria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, sia una funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedimentali del concorrente, come l’utilizzo di dichiarazioni mendaci al fine di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.
Depongono in tal senso le stesse disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016 nella parte in cui si prevede che “la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo” (cfr., art. 93, comma 6, d.lgs. 50/2016), e che “nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia” (cfr., art. 89, comma 1, d.lgs. 50/2016).
Né è possibile ritenere che dette disposizioni non siano applicabili al caso di specie in ragione del fatto che il servizio in questione rientra nel novero dei servizi sociali, che ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. n. 50/2016, “sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144” del medesimo decreto legislativo.
Tali ultime norme riguardano infatti le sole modalità di aggiudicazione di detti servizi, mentre nel caso di specie l’escussione della cauzione provvisoria è stata comminata non per questioni relative alla mancata aggiudicazione e/o sottoscrizione del contratto di appalto, bensì in conseguenza della produzione di dichiarazioni mendaci e dunque in chiara funzione sanzionatoria connessa ad inadempimenti procedurali del concorrente, antecedenti alla fase di valutazione delle offerte e di individuazione della ditta vincitrice”.
