Parte ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicataria in quanto, pur avendo entrambe offerto per l’esecuzione del servizio elicotteri di marca Airbus modello AS350B3E con motore Safran Arriel 2D, essa avrebbe falsamente dichiarato un valore di maggior potenza (952 HP, in luogo degli 860 HP risultanti dai documenti tecnici) così indebitamente lucrando il relativo punteggio tecnico per il parametro R1 (pari a 14 punti, contro i 5,46 punti assegnati alla ricorrente).
Tar Liguria, Genova, sez. II, 30 settembre 2019, n. 742 conviene con la ricorrente ed accoglie il ricorso.
“Considerato che la relativa dichiarazione, che ha fatto riferimento alla maggiore potenza del motore al banco di prova, se non può dirsi oggettivamente falsa, può però ritenersi senz’altro fuorviante, e suscettibile di influenzare le decisioni sulla selezione in relazione al parametro di valutazione R1, nonché il corretto svolgimento della procedura di selezione;
Considerato che l’attitudine dell’informazione fuorviante di influenzare indebitamente le decisioni dell’amministrazione sulla selezione, attenendo ad una tipica causa di esclusione dalla procedura (art. 80 comma 5 lett. c-bis D. Lgs. n. 50/2016), dev’essere valutata in astratto – implicando un immediato vantaggio per la ricorrente -, e non richiede la così detta prova di resistenza (cfr. T.A.R. Piemonte, I, 4.1.2019, n. 19);
Considerato che, trattandosi di dati tecnici da dichiararsi da parte di un operatore professionale del settore, può ritenersi che l’informazione, di carattere obiettivamente fuorviante, sia stata fornita, se non per dolo, quantomeno per negligenza professionale (cfr. art. 1176 comma 2 cod. civ.), donde il ricorrere della causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis D. Lgs. n. 50/2016“.
