È legittimo l’annullamento in autotutela, ovvero la revoca, nell’ambito di una gara per l’affidamento della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di un’aggiudicazione già divenuta efficace per motivazioni di fatto sopravvenute?
Risposta affermativa arriva dalla sentenza Tar Campania, Napoli, Sez. I, 23 novembre 2017, n. 5537, ove si legge che “è noto, peraltro che proprio nel settore degli appalti pubblici, anche dopo l’aggiudicazione definitiva e, addirittura, dopo il conseguimento dell’efficacia di quest’ultima, la stazione appaltante conserva i suoi poteri di autotutela rispetto alla procedura (cfr. art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis alla gara de qua; cfr., da ultime, Cons. Stato, IV, 17/08/2017, n. 4027; Id., sez. V, 14/06/2017 n. 2891; TAR Palermo, I, 18/07/2017, m. 1866);
-nel caso di specie, l’atto di autotutela (correttamente qualificato dal Comune di Vitulano come “revoca”, essendo stato adottato non già in ragione della originaria illegittimità della procedura di gara, ma in ragione di circostanze sopravvenute) è fondato su una pluralità di ragioni, innanzi sommariamente indicate, tutte plausibili e due, in particolare, provviste di peculiare pregnanza e perciò idonee a sorreggere l’atto, assicurandone la legittimità e cioè: 1.impedire che, con il trascorrere del tempo necessario alla definizione della lite, divenisse impossibile rispettare l’impegno a eseguire l’opera all’80% entro il 31/12/2017 onde non perdere il relativo finanziamento; 2.realizzare un risparmio di spesa mediante l’affidamento a personale interno o di altra amministrazione ai sensi dell’art.24 d.lgs. n. 50/2016″.
