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Ambulanze in leasing e pretesa fornitura con ulteriore leasing

Tar Campania, Salerno, Sez. I, 05 dicembre 2017, n. 41

In un appalto per la fornitura di ambulanze in leasing, può l’offerente proporre mezzi non di sua proprietà, ma oggetto di ulteriore leasing?

Risposta chiaramente negativa arriva dal Tar Campania, Salerno, Sez. I, 05 dicembre 2017, n. 41, secondo il quale “il leasing operativo è un contratto socialmente tipico con cui un soggetto, detto fornitore, concede un bene in locazione ad altro soggetto, detto utilizzatore, che lo sfrutterà secondo le tipiche caratteristiche del bene stesso per poi restituirlo alla scadenza (cd. leasing di godimento) o lo acquisterà, pagando una somma a titolo di riscatto (cd. leasing traslativo).

Il leasing operativo, oggetto del presente appalto, si distingue dal leasing tradizionale, che coinvolge tre soggetti (oltre al fornitore e all’utilizzatore, vi è il concedente) e sottende due contratti posti in collegamento (atecnico) tra di loro (cfr., Cass., SS.UU. n. 19785/ 2015). Il “leasing” operativo si distingue dal “leasing” finanziario, in quanto nel primo è lo stesso produttore che concede in locazione il bene all’utilizzatore, mentre nel secondo la società concedente acquista il bene da terzi al fine di darlo in locazione all’utilizzatore.

In entrambi i tipi contrattuali, l’utilizzatore, ove espressamente previsto, può acquistare in proprietà il bene con il pagamento di un prezzo di riscatto.

Nel caso di specie, il bando di gara ha previsto un leasing operativo che si caratterizza per il pagamento del canone in capo all’amministrazione, cui corrisponde l’obbligo del fornitore di concedere il godimento del bene anche adempiendo ai connessi obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavaggio e cambio gomme.

L’art. 2 del capitolato speciale prevede poi la durata di quattro anni del contratto e la possibilità, per l’amministrazione, di acquistare la proprietà del bene, pagando il riscatto determinato nel 5% del prezzo unitario offerto.

In considerazione delle illustrate caratteristiche del contratto di leasing operativo si comprende il motivo per cui non è possibile per le imprese partecipanti offrire autoambulanze non di loro proprietà, ma di proprietà di un soggetto terzo.

Le parti del contratto di leasing possono, nella loro autonomia negoziale, concordare che l’utilizzatore conceda a sua volta in leasing il bene ad un terzo, ricalcando, per certi versi, lo schema della sublocazione. Il secondo contratto di leasing non può che essere di puro godimento, perché alla scadenza del (primo) contratto di leasing il bene deve ritornare nella disponibilità del suo legittimo proprietario, salvo diversi accordi.

Nel caso di specie, il bando di gara ha ad oggetto un contratto di leasing operativo, con possibilità di divenire traslativo. Logica conseguenza è che i mezzi offerti siano in proprietà dell’offerente che alla scadenza del contratto di leasing potrebbe perdere la proprietà qualora l’amministrazione eserciti il riscatto.

Non è tanto un problema di disponibilità esclusiva dei mezzi oggetto di leasing, in quanto il contratto di leasing comporta la disponibilità esclusiva del bene concesso in godimento per il periodo di durata del contratto, sempre che, naturalmente, l’utilizzatore adempia alle proprie obbligazioni; si tratta, piuttosto, di consentire all’amministrazione di esercitare il riscatto; facoltà che può essere legittimamente esercitata solo nel caso in cui le autoambulanze siano in proprietà della partecipante” 

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it