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Associazioni: obbligo di iscrizione alla CCIA?

Tar Campania, Napoli, sez. IV, 08 novembre 2018, n. 6519

Le associazioni culturali hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica?

Risposta negativa arriva dal Tar Campania, Napoli, sez. IV, 08 novembre 2018, n. 6519.

Segnaliamo ad ogni modo la pronuncia contraria resa dal TAR siciliano, qui proposta.

“In primo luogo, può osservarsi, da un lato, che, in ragione della natura di ente associativo privo di finalità lucrativa della consorziata Associazione , questa non avrebbe mai potuto mai potuto essere iscritta alla CCIAA, da identificarsi con l’ente pubblico dotato di autonomia funzionale cui è affidato lo svolgimento, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art.118 della Costituzione, di funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito dell’economia provinciale, complessivamente rappresentata nel Consiglio Camerale, e, dall’altro, che, dal punto di vista letterale, il disciplinare di gara, al punto 7.3 (pag.6), prescriveva, a pena di esclusione, il requisito dell’iscrizione alla CCIAA, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, di “tutte le imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE”, laddove l’associazione in parola, appunto, impresa non è.

Il prescritto requisito della iscrizione alla CIAA risulta, peraltro, puntualmente posseduto dal Consorzio ricorrente.

Ciò posto, il Collegio rileva che è consolidato, nella giurisprudenza amministrativa sulla scia di un indirizzo inaugurato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’orientamento che ammette la partecipazione alle procedure anche di soggetti che non abbiano natura imprenditoriale e che, conseguentemente, nello svolgimento della loro attività statutaria, non perseguono fini di lucro (Corte di Giustizia UE 01/07/2008, causa C-49/07; Id., 29/11/2007, causa C-119/06; Id., 23/12/2009, causa n.305/2008; Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2016, n.116; Id, sez. VI, 23/01/2013, n. 387; Id., sez. V, 26/08/2010, n. 5956;Id., sez. V, 10/09/2010, n. 6528; Id., sez. V, 26/08/2010, n. 5956; TAR Basilicata, 23/06/2014, n. 411, TAR Milano, sez. I, 03/11/2011 n.2614).

Nel caso di specie, quindi, deve considerarsi illegittima la determinazione della stazione appaltante che ha ritenuto di escludere il consorzio ricorrente in ragione della mancata iscrizione alla CCIAA di uno dei soggetti consorziati che, però, non avendo natura di impresa (come, peraltro specificato dallo stesso disciplinare di gara al punto 7.3, pag.6), alla CCIAA non avrebbe potuto essere iscritta e che, comunque, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza euro-unitaria e amministrativa e del favor partecipationis immanente alla disciplina degli appalti, era un soggetto che potenzialmente avrebbe potuto partecipare alla gara.

Considerazione quella appena svolta che risulta avvalorata dalla recente deliberazione ANAC n.767/2018, con la quale la predetta Autorità è intervenuta a chiarire l’ambito di applicazione sulla clausola del punto 7.1 del Bando tipo n. 1 (che ha costituito il modello della lex specialis in parola) nella parte in cui richiede “l’iscrizione a registri o albi diversi da quelli della Camera di Commercio” precisando che: “la previsione di cui al punto 7.1. lett. b) è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento prevede la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio”. In sostanza, l’ANAC sembra aver precisato che l’iscrizione alla CCIAA non è requisito necessario ed indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche e che l’iscrizione alla CCIAA, ove non imposta dalla legge per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it