Servizi Sociali e prezzo più basso
Il servizio di assistenza domiciliare può essere affidato secondo il criterio del prezzo più basso?
Secondo la stazione appaltante si, poiché il servizio è caratterizzato da alta ripetitività. Essa precisa infatti che il tipo di servizio richiesto, seppur consistente in un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale sulla base di un progetto personalizzato, concordato tra gli operatori referenti del caso e l’utente, ha caratteristiche ripetitive che, indipendentemente dall’utente a cui si rivolge, si snodano su protocolli prefissati e pertanto possono ritenersi caratterizzati da alta ripetitività.
Secondo la Delibera Anac N. 1331 del 20 dicembre 2017, no, per le seguenti ragioni:
L’art. 95, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., al comma 3 prevede che:
«Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonchè ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
Il successivo comma 4 stabilisce che:
«Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;
RITENUTO che la disposizione sopracitata individua espressamente alcune tipologie di affidamenti da aggiudicare esclusivamente mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tra questi rilevano, tra l’altro, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
CONSIDERATO che per i suddetti servizi trovi applicazione un regime semplificato introdotto dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 agli articoli 140, 141 e 142 del d.lgs. 50/2016. In particolare, l’art. 142 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. al comma 5 – septies stabilisce che: «Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5 – sexies, devono essere, altresì applicate per l’aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo»;
CONSIDERATO che la previsione contenuta al comma 3 dell’art. 95, d.lgs. 50/2016 non può che essere letta nel senso che per le categorie di contratti in esso espressamente individuate, debba utilizzarsi il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti, non può ritenersi operante quel rapporto tra regola ed eccezione in ordine alla scelta dei criteri di aggiudicazione (ipotesi contemplata al comma 4 della disposizione) in quanto riferibile alla previsione contenuta al comma 2 intesa quale principio generale di utilizzo del criterio appunto dell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. Tar Lazio, Sez. Terza Ter, 7 dicembre 2016, n. 12439).
