Dopo la prima elastica interpretazione della sentenza 2.5.2019 n. 309 la Corte di Giustizia U.E. operata dal Tar Molise (qui proposta) in relazione all’omessa indicazione degli oneri per la manodopera fornita dal Tar Molise, ecco che il Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 19 luglio 2019, n. 1680 si attiene al dispositivo letterale dei principi di diritto espresso dal Giudice lussemburghese, condividendo le medesime perplessità che in noi aveva suscitato la pronuncia del Tar molisano.
Il ricorrente, ultimo posizionato in graduatoria, riesce a far escludere tutti i soggetti dinnanzi a lui utilmente collocati, in quanto questi non hanno indicato i costi per la manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
Ecco come la pensa il Collegio meneghino:
“Con riferimento, invece, al surricordato pronunciamento della Corte di Giustizia, il Collegio ritiene che le ipotesi in cui, in deroga alla regola generale che riconnette alla mancata indicazione dei costi della manodopera la sanzione espulsiva, sia consentito sanare l’omissione con il soccorso istruttorio, proprio in quanto eccezioni alla regola generale, siano di stretta interpretazione. E, d’altro canto, la disposizione dell’articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 finirebbe per avere ben scarsa effettività, se fosse sufficiente, per sottrarsi all’obbligo dichiarativo ivi contenuto, che la legge di gara non ribadisse esplicitamente che i costi della manodopera costituiscono elemento essenziale dell’offerta.
In questa ottica, l’impossibilità di cui parla la Corte di Giustizia deve essere un’impossibilità oggettiva e non superabile con la peculiare diligenza richiesta ai partecipanti ad una procedura di gara, per definizione forniti di esperienza e competenze tecniche – anche nella redazione dell’offerta – particolarmente elevate“.
4.3.3. Orbene, nulla di tutto questo ricorre nel caso di specie.
Infatti, ancorché la gara sia stata svolta con modalità telematiche, era ben possibile per i concorrenti inserire in offerta i costi della manodopera, o nei file che componevano l’offerta prima della trasformazione in PDF e della sottoscrizione digitale (v. articolo 14 della lettera d’invito) o nella copia cartacea facoltativa (v. articolo 8 della lettera d’invito).
Tanto è vero che sia il ricorrente, sia un altro partecipante, che – come ricordato nella parte in fatto – si è aggiudicato il lotto n. 2, hanno indicato in offerta i costi della manodopera, senza che la piattaforma telematica rifiutasse la relativa offerta e senza che, peraltro del tutto legittimamente, la stazione appaltante disponesse l’esclusione dalla gara per avere inserito in uno dei documenti dell’offerta l’informazione di cui si discute”.
Cfr. sul tema anche l’odierna Tar Sicilia, Catania, sez III, 19 luglio 2019, n. 1833
