DM tariffe servizi progettazione: i parametri non sono vincolanti!
Sulla scia della pronuncia Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 2019, n. 2094, anche il Tar Napoli (sez. VIII, 19 luglio 2919, n. 3978) addiviene a detta conclusione.
deve concludersi per legittimità della scelta della Regione Campania di dotarsi del detto strumento di semplificazione, tanto più che la metodologia di calcolo risulta essere stata elaborata tenendo quale primo parametro di riferimento il DM 143/2013 (ancorché questo fosse già stato sostituito dall’omologo D.M. 17.6.2016, previsto dal sopravvenuto Decr. Leg.vo 50/2016), ovvero la disciplina nazionale in tema di corrispettivi dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, pur richiamata dai ricorrenti.
Del resto, in una fattispecie analoga, recentemente il Cons. di Stato sez. V (cfr. sentenza n. 2094 del 29.3.2019), ha ritenuto che, da parte della Regione Abruzzo non vi fosse affatto “l’elaborazione di nuovi parametri per l’individuazione dei compensi professionali da corrispondere ai professionisti contraenti, ma solamente la determinazione, del tutto legittima, della quota – parte del finanziamento a valere sul FSC da destinare alle attività accessorie alla realizzazione dell’opera; scelta giustificata dall’intento di realizzare il maggior numero di interventi possibili, senza, peraltro, comprimere in maniera eccessiva i corrispettivi dovuti ai professionisti che contribuiscono all’esecuzione dell’intervento.”.
