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Se l’indagine di mercato è aperta al mercato, la rotazione è illegittima…

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 luglio 2019, n. 1457

Una ditta viene esclusa per ossequiare il principio di rotazione, in quanto precedente gestore del medesimo servizio.

A fondamento del ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 36, commi 1 e 2 lett. b.) del d.lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 4 sostenendo che il principio di rotazione non fosse invocabile,  in quanto nell’avviso pubblicato la stazione appaltante non aveva operato alcuna limitazione delle ditte da invitare.

Tar Calabria, Catanzaro, 20 luglio 2019, n. 1457 conviene con la ricorrente.

In particolare, secondo il Collegio,  “le linee Guida individuano, tra gli altri, i casi di

– ) l’affidamento tramite procedura ordinaria,

-) quando l’affidamento avvenga con procedura aperta al mercato nella quale la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (questa selezione può avvenire in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero stabilite dalla stessa SA in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi),

– ) quando la SA motiva la scelta ricadente sull’affidatario precedente in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Ebbene, nella specie ricorre certamente la seconda di esse: l’avviso, infatti, prevedeva in ordine alla “fase successiva alle candidature” che “Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante inviterà alla successiva manifestazione di interesse TUTTI coloro i quali avranno presentato regolare istanza di interesse”, dunque senza limitazione alcuna numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione

Deriva da quanto esposto che l’esclusione era illegittima“.

Ovvero quando è correttamente chiuso il cerchio della rotazione…

 

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it