Commissione giudicatrice illegittima: ovvero la zappa sui piedi
L’amministrazione con circolare del 23 Novembre 2016, a firma del provveditore interregionale per le opere pubbliche del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono stati definiti i criteri di nomina delle commissioni aggiudicatrici.
Tali criteri prevedono che il presidente è di norma il dirigente amministrativo o altro dirigente della stazione appaltante.
Il presidente nominato, tuttavia, al momento della nomina era in quiescenza.
Quid iuris?
Secondo Tar Emilia Romagna, Bologna 18 gennaio 2019, n. 58 la nomina è illegittima!
“alla data del 29 Ottobre 2018, data della nomina della commissione, il dottor Pinco non era dirigente della stazione appaltante.
Né la nomina della commissione reca la motivazione dell’eventuale necessità di nominare quale presidente un soggetto esterno all’amministrazione stessa.
La controinterssata deduce che “il dott. Pinco, oltre ad avere idonei requisiti curriculari, nemmeno può considerarsi a tutti gli effetti un esterno all’Amministrazione appaltante. Il dott. Pinco, già dirigente del Ministero in quiescenza, è infatti attualmente titolare di un incarico di collaborazione a titolo gratuito della durata di un anno con la Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale incarico è stato conferito in data 5 settembre 2018 e si concretizza nel supporto tecnico/amministrativo alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali su questioni complesse che saranno di volta in volta individuate ed assegnate dal Direttore Generale e nella funzione di staff al Direttore Generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali per il coordinamento dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, in particolare in materia di edilizia penitenziaria.”
A fronte di ciò, secondo la controinteressata, non sarebbe possibile considerare il Presidente come persona del tutto esterna alla Stazione appaltante, bensì come ex dirigente del Ministero che ha in essere un rapporto di collaborazione con il Ministero in materie attinenti all’oggetto dell’appalto in esame. Il collegio non condivide le deduzioni della controinteressata.
Infatti i criteri adottati con la sopra richiamata circolare prevedono che il presidente sia di norma dirigente della stazione appaltante. Tale circostanza è smentita di fatto dalla stessa controinteressata che riconosce che il dottor Pinco era in quiescenza quando gli è stato conferito l’incarico di presiedere la commissione aggiudicatrice.
Risulta dunque violato 216, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo cui fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Parte ricorrente ha dimostrato (pagina 33 del ricorso) che in relazione all’offerta presentata l’aggiudicazione a sé medesima dei lavori sarebbe stata astrattamente possibile, in relazione alle possibili variabili connesse al giudizio di discrezionalità tecnica demandato alla commissione aggiudicatrice, se i lavori fossero stati aggiudicati da una commissione in composizione diversa.
Il collegio evidenzia altresì che la censura relativa ai vizi della nomina della commissione aggiudicatrice non costituisce motivo subordinato di ricorso e dunque l’esame di tale motivo deve essere compiuto pregiudizialmente rispetto ai motivi di ricorso che riguardano gli errori di giudizio compiuti dalla commissione.
Sotto tale profilo l’interesse al ricorso, contestato specificamente dalla controinteressata, sussiste in relazione allo specifico profilo dell’interesse alla riedizione della procedura di gara a valle del primo atto posto in essere dalla commissione aggiudicatrice.
Il ricorso deve pertanto essere accolto”.
