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Servizio di trasporto sanitario (non di emergenza e urgenza)

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 09 marzo 2018, n. 275

Il Servizio di trasporto sanitario (non di emergenza e urgenza) rientra tra i servizi che soggiacciono all’applicazione del Codice dei Contratti?

Parte ricorrente afferma che il trasporto sanitario di soccorso ed emergenza deve essere affidato ai soggetti del terzo settore che lo svolgono in regime di convenzionamento diretto con l’Azienda sanitaria e di costi standard, e solo nell’ipotesi in cui tale servizio non possa essere assicurato dai predetti soggetti è consentito porlo a gara, per l’affidamento a titolo oneroso: nel caso di specie, pertanto, l’Amministrazione sanitaria avrebbe dovuto affidare il servizio di cui si controverte non già mediante gara ai sensi del DLgs n. 50/2016, ma ricorrendo al convenzionamento diretto.

Secondo il Tar Veneto, Venezia, sez. III, 09 marzo 2018, n. 275 il motivo non ha pregio, poiché trattavasi di trasporto “ordinario”, e non di emergenza.

Il bando in questione ricade nell’ambito di applicazione del DLgs n. 50/2016 conformatosi, sul punto, alla direttiva comunitaria n. 2014/24/UE.

Premesso che la regola generale disciplinante l’affidamento dei servizi pubblici è incentrata sulla selezione attraverso una gara volta ad individuare il soggetto che offra il servizio richiesto alle condizioni ottimali, in coerenza con il principio della concorrenza, l’art. 17, I comma, lett. h) del DLgs n. 50/2016 prevede – in conformità con l’art. 10 della direttiva n. 2014/24/UE (di cui il predetto art. 17 è una fedele trasposizione) che ha fornito concretezza al 28° considerando (della medesima direttiva) ove è espressamente stabilito che “la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro…. La loro esclusione, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi…. Occorre pertanto precisare che i servizi identificati con il codice CPV 85143000-3, consistenti esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici («regime alleggerito»)” -, derogando alla predetta regola, che i “servizi di ambulanza” identificabili con il codice “CPV 85143000-3“ sono esclusi dalle disposizioni del codice. Da tale esclusione, però, sono espressamente eccettuati “i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza”, i quali, dunque, restano assoggettati al sistema dell’evidenza pubblica.

La disciplina comunitaria – e, conseguentemente, quella nazionale – ha introdotto, dunque, la distinzione tra servizio di soccorso sanitario in emergenza da attuarsi mediante ambulanza (consistente nel trasporto e nell’attività di prima cura del paziente che versa in una situazione emergenziale), eccezionalmente sottratto alla regola della gara qualora fornito da organizzazioni senza scopo di lucro (tra le quali rientrano le IPAB), e servizio di solo trasporto in ambulanza (consistente nel trasporto ordinario di pazienti privo della connotazione dell’urgenza) che, invece, è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica (regime alleggerito).

Dunque, i servizi di trasporto di persone in ambulanza sono espressamente stralciati dalle esclusioni previste (dal 28° considerando e dall’art. 10 della direttiva 24/2014/UE e) dall’art. 17, I comma del codice degli appalti in favore di organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro e, inoltre, qualora essi siano di valore pari o superiore alla soglia comunitaria di € 750.000,00 (prevista dall’art. 35, I comma, lett. “d”), come nel caso di specie, ricadono nell’ambito della direttiva UE n. 24/2014 e del relativo Titolo III (dedicato ai particolari regimi di appalto), ove l’art. 74 prescrive che “sono aggiudicati in conformità del presente capo” mediante un bando di gara o un avviso di preinformazione senza pubblicazione da inviare agli operatori economici interessati (cfr. il successivo art. 75).

Ma non solo: la possibilità di affidare in convenzione diretta alle organizzazioni di volontariato soltanto i servizi di trasporto sanitario di “emergenza e urgenza” è stata prevista espressamente, a livello nazionale, anche dal codice del terzo settore (art. 57 del DLgs n. 117/2017).

Ebbene, così tracciate le coordinate normative dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario, distinguendo il trasporto di emergenza da quello ordinario intrasede, va precisato che la normativa regionale di cui al combinato disposto dagli artt. 5, II comma, 3, I comma e 2 della LR n. 26/2012, ove fosse intesa come inclusiva, ai fini del convenzionamento diretto, anche del servizio di trasporto ordinario in ambulanza (non quindi solo emergenziale e di soccorso), si porrebbe in radicale contrasto con la regola opposta (e certamente prevalente) fissata dalla direttiva europea e dal codice appalti che, appunto, prevedono che il trasporto in ambulanza a carattere non emergenziale sia affidato mediante gara, con la conseguenza che la normativa regionale dovrebbe essere disapplicata (cfr. CdS, III, 22.2.2018 n. 1139).

A.3.- Conseguentemente infondata – attesa la necessità, prevista dalla legge e testè argomentata, della predisposizione di una procedura concorsuale per l’affidamento del servizio di trasporto infermi non emergenziale – è la successiva censura con cui parte ricorrente denuncia l’illegittimità del ricorso alla gara pubblica per difetto di motivazione.

Qui un nostro precedente articolo riferito ad un caso analogo, in cui però il servizio era di diverso tipo, ovvero di “urgenza ed emergenza“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it