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Servizi Sociali e prezzo più basso (assistenza domiciliare)

Delibera Anac N. 1331 del 20 dicembre 2017 – depositata il 17/01/2018

Servizi Sociali e prezzo più basso

Il servizio di assistenza domiciliare può essere affidato secondo il criterio del prezzo più basso?

Secondo la stazione appaltante si, poiché il servizio è caratterizzato da alta ripetitività. Essa precisa infatti che il tipo di  servizio richiesto, seppur consistente in un complesso di prestazioni di natura  socio-assistenziale sulla base di un progetto personalizzato, concordato tra  gli operatori referenti del caso e l’utente, ha caratteristiche ripetitive che,  indipendentemente dall’utente a cui si rivolge, si snodano su protocolli prefissati  e pertanto possono ritenersi caratterizzati da alta ripetitività.

Secondo la Delibera Anac N. 1331 del 20 dicembre 2017, no, per le seguenti ragioni:

L’art. 95, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., al comma 3 prevede che:

«Sono  aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a)  i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,  assistenziale e scolastica, nonchè ai servizi ad alta intensità di manodopera,  come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi  dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

Il  successivo comma 4 stabilisce che:

«Può essere utilizzato il criterio del minor  prezzo:

c) per i servizi e le forniture di  importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari  o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se  caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole  contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;

RITENUTO che la disposizione sopracitata individua espressamente alcune tipologie di affidamenti da aggiudicare esclusivamente mediante  il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tra  questi rilevano, tra l’altro, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;

CONSIDERATO che per i suddetti servizi  trovi applicazione un regime semplificato introdotto dal d.lgs. 19 aprile 2017,  n. 56 agli articoli 140,  141 e 142 del  d.lgs. 50/2016. In particolare, l’art. 142 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. al comma 5 –  septies stabilisce che: «Oltre a quanto previsto dai commi  da 1 a 5 – sexies, devono essere, altresì  applicate per l’aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75,  79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta  economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo»;

CONSIDERATO che la previsione contenuta al  comma 3 dell’art. 95, d.lgs. 50/2016 non può che essere letta nel senso che per  le categorie di contratti in esso espressamente individuate, debba utilizzarsi  il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  Infatti, non può ritenersi operante quel rapporto tra regola ed eccezione in  ordine alla scelta dei criteri di aggiudicazione (ipotesi contemplata al comma  4 della disposizione) in quanto riferibile alla previsione contenuta al comma 2  intesa quale principio generale di utilizzo del criterio appunto dell’offerta  economicamente più vantaggiosa (cfr. Tar Lazio, Sez. Terza Ter, 7 dicembre  2016, n. 12439).

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it