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A fronte dell’omessa presentazione di una dichiarazione prevista espressamente a pena di esclusione non residuano margini di discrezionalità in capo alla stazione appaltante.

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 13/08/2026, n. 4976

Impresa viene esclusa perché, all’interno della documentazione presentata, in luogo dell’Elenco dei prodotti offerti (campo obbligatorio del Sistema), l’Operatore ha inserito la documentazione relativa alle Certificazioni.

L’ Elenco prodotti costituiva un elemento essenziale dell’offerta, come risulta dal disciplinare di gara, prevedente espressamente che la documentazione relativa all’offerta tecnica (tra cui ricadeva anche tale allegato) dovesse essere prodotta “a pena di inammissibilità dell’offerta”.

La Commissione ha, pertanto, ritenuto inammissibile l’offerta presentata dall’OE, come previsto dal Disciplinare di Gara.

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 13/08/2026, n. 4976 respinge il ricorso avverso l’esclusione:

Nella specie, dunque, al cospetto della lex specialis, la Commissione non era tenuta a farsi carico del compito di tentare comunque di ricostruire la fisionomia dell’offerta del concorrente, ad esempio, procedendo al calcolo aritmetico delle quantità offerte, né finanche di valutare nella specie la effettività della dispensa dall’indicazione di un dato richiesto (codice UDI-DI, come sopra detto).

Gli aspetti appena rimarcati, attinenti all’autoresponsabilità del concorrente, alla delimitazione dei compiti della Commissione, all’affidamento degli altri concorrenti, all’autovincolo e al divieto di soccorso istruttorio, sono stati del resto già abbondantemente posti in luce dalla giurisprudenza, la quale, in tema di inadempimento dell’obbligo di utilizzo di uno specifico allegato prescritto dal disciplinare, ha chiarito quanto segue.

A fronte dell’omessa presentazione di una dichiarazione prevista espressamente a pena di esclusione non residuano margini di discrezionalità in capo alla stazione appaltante, in ossequio ai principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 02 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; id. sez. III, 20 aprile 2021, n. 3180), pena la a violazione dell’autovincolo che determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). La disposizione escludente non può poi essere degradata a clausola meramente formale, priva di reale portata prescrittiva e, dunque, superabile aliunde dagli offerenti, ovvero integrabile mediante l’istituto del soccorso istruttorio. Ed infatti, la funzione della dichiarazione era quella di vincolare gli offerenti al rispetto di un determinato ed essenziale standard qualitativo dei prodotti offerti, riferendosi la finalità di agevolare i lavori della Commissione alle modalità di compilazione del modello e non già alla possibilità di non presentare le dichiarazioni dallo stesso previste” (Cons. Stato – sez. III, 24/4/2025 n. 3547, p. 14.6).

Per quanto detto, il Collegio non rinviene nemmeno alcuna esigenza di disporre un’istruttoria per acquisire l’intera documentazione prodotta in gara (come richiesto dalla ricorrente con la memoria depositata il 13/7/2026), essendo comunque incontroverso il punto assorbente che il predetto Allegato A7-Elenco prodotti non era stato incluso dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione.

In conclusione, dalle considerazioni che precedono discende la reiezione del ricorso introduttivo in quanto infondato.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza