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Accesso all’offerta tecnica: qualifica di segreto tecnico o commerciale.

Tar Liguria, Sez. I, 11/08/2026, n. 1025

La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza.

Questo quanto ribadito da Tar Liguria, Sez. I, 11/08/2026, n. 1025:

4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Le censure possono essere esaminate congiuntamente stante la loro contiguità.

4.1. Premette il Collegio che «la partecipazione alle gare di appalto implica la tacita accettazione delle regole di trasparenza, imparzialità e par condicio che naturaliter valgono a conformarne l’iter, sicché la decisione di partecipare implica in nuce e ab initio la volontà di consentire il pieno disvelamento della domanda di partecipazione, delle caratteristiche dell’offerta formulata e anche di quelli che, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscono segreti tecnici o commerciali, allorquando ciò si renda necessario per l’esperimento di un’azione giurisdizionale avverso gli atti della procedura; con la conseguenza che la sussistenza del segreto tecnico o commerciale, tale da escludere il diritto all’accesso, deve essere motivata e comprovata, tenuto conto che la normativa riconosce preponderanza e prevalenza alle esigenze conoscitive del soggetto che ha richiesto l’accesso» (da ultimo T.A.R. Napoli, Sez. IX, 15 giugno 2026, n. 3806).

4.2. Scendendo più nel dettaglio, nella sentenza n. 359 del 2026, intervenuta sul primo oscuramento, il Collegio ha già ricordato che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how, essendo necessario che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali connotati, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto agli interessi dei singoli concorrenti (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384).

Anche alla luce della definizione contenuta nell’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni operatore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze dell’utenza: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (così Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231).

4.3. Peraltro, nel caso di specie, la richiesta della ricorrente è rafforzata dalla presenza di un interesse difensivo, chiaramente manifestato nell’istanza del 13 aprile 2026 (doc. 6 ricorrente) con riferimento alle singole parti dell’offerta oscurata.

Il Collegio è consapevole che, sulla scorta delle indicazioni formulate anche dalla giurisprudenza unionale (C.G.U.E., Sez. IX, ord. 10 giugno 2025, resa in causa C-686/24), l’interesse difensivo non è automaticamente destinato a prevalere sulle informazioni delle quali è richiesto l’oscuramento in presenza di legittime ragioni, imponendosi un bilanciamento tra le due contrapposte istanze: a tal proposito, occorre dunque valutare, seppure in astratto (per tutte Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4), la strumentalità del dato rispetto alle finalità di tutela.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza