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Il termine previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 (richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti) non è perentorio.

Consiglio di Stato, Sez. V, 10/08/2026, n. 6457

Il termine previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 (richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti) non è perentorio.

Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 10/08/2026, n. 6457:

18. Quanto al primo punto è da osservare che il termine previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 non è qualificato come perentorio, e per tale ragione – nonché per la mancata correlata previsione di apposite sanzioni in caso di sua violazione, di decadenza per la stazione appaltante o di esclusione per l’operatore economico – va reputato ordinatorio (la giurisprudenza, anche di questa Sezione è costante in tale senso: cfr. in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 10 giugno 2026 n. 4666, e si vedano Consiglio di Stato, Sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8107 e, più in generale, sul termine di conclusione del procedimento, Consiglio di Stato, Sez. VII, 30 luglio 2024, n. 6854, secondo cui, in assenza di una specifica disposizione che espressamente lo preveda come perentorio, il termine va inteso come sollecitatorio od ordinatorio, sicché il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto).

18.1. Anche nel vigore del nuovo Codice, mantiene validità la giurisprudenza che, vigendo il Codice precedente, valorizzava la discrezionalità della stazione appaltante anche quanto all’istruttoria da condurre per la verifica di anomalia dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2021, n. 3472 e id., V, 26 luglio 2022, n. 6577). Ne segue che la condotta della stazione appaltante non si è posta in contrasto né con l’art. 110 del Codice dei contratti né con l’art. 1 (principio del risultato); l’esercizio della discrezionalità, evidentemente, era da ritenere finalizzato ad acquisire ogni elemento utile a valutare la congruità e la sostenibilità dell’offerta di Fenix. D’altronde, ben può accadere in concreto che, ricevuti i primi giustificativi, l’amministrazione non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all’attendibilità dell’offerta soggetta a verifica di anomalia e decida per questo di avanzare ulteriori richieste all’operatore economico ovvero di fissare un incontro per ricevere spiegazioni e chiarimenti (Consiglio di stato, Sez. V, 29 marzo 2021, n. 2594, Consiglio di stato, Sez. V, 1° febbraio 2021 n. 911).

18.2. Non esiste alcuna disposizione del Codice dei contratti che possa essere letta nel senso di impedire alla stazione appaltante di svolgere un’istruttoria quanto più possibile accurata. Peraltro, se tale impedimento fosse stato previsto, si sarebbe posto in flagrante contrasto con l’art. 69 (“Offerte anormalmente basse”) della Direttiva 26/02/2014, n. 2014/24/UE che consente all’amministrazione aggiudicatrice di “respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti”.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza