La ricorrente contesta la certificazione dei servizi pregressi rilasciata dal Consorzio alle consorziate. Essa sarebbe inidonea in quanto proveniente da un soggetto privo della necessaria posizione di terzietà rispetto alle vicende contrattuali cui la stessa certificazione si riferisce, proveniente da soggetto diverso rispetto agli enti pubblici in favore dei quali i pregressi servizi analoghi erano stati svolti, come tale intrinsecamente “privo di qualsiasi posizione di terzietà rispetto alle prestazioni dedotte, in quanto riconducibile agli stessi operatori economici che hanno eseguito i servizi analoghi dichiarati e che ora partecipano alla gara in esame”
Tar Sardegna, Sez. I, 12/08/2026, n. 1109 respinge il ricorso:
Non vi sono, infatti, motivi per discostarsi dall’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il Consorzio stabile, soggetto giuridico autonomo rispetto alle imprese consorziate (Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2023, n. 8592) e unico soggetto contraente con la stazione appaltante per la quale sono rese le prestazioni erogate materialmente dalle consorziate, nei rapporti interni con queste ultime assume la qualità di committente, con le consorziate che assumono la correlativa veste di esecutrici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3148), ragion per cui il medesimo Consorzio stabile ben può essere considerato “committente privato” di queste ultime e, come tale, abilitato a rilasciare in favore delle stesse le attestazioni esperienziali richieste dalla legge di gara (si veda, al riguardo, anche la sentenza del Consiglio di Stato, 30 luglio 2025 n. 6754, ove si consente espressamente alle imprese appartenenti a un consorzio stabile, che abbiano eseguito prestazioni per conto dello stesso, di spendere i relativi requisiti tecnico-professionali acquisiti “per il tramite del Consorzio”, in veste di committente privato, in quanto “sebbene il consorzio di cooperative sia un soggetto giuridico autonomo distinto dai consorziati e munito di personalità giuridica, unico contraente e portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate che operano quali interna corporis e agiscono in virtù di un rapporto di immedesimazione organica, le consorziate possono partecipare distintamente e autonomamente alle procedure ad evidenza pubblica. Ne consegue inequivocabilmente che le consorziate possono spendere i requisiti delle attività svolte quali esecutrici designate”).
Conclusione, questa, coerente con il principio del risultato e, ancor prima, con quello di uguaglianza/ragionevolezza, atteso che, diversamente opinando, l’esperienza professionale maturata dalle consorziate come esecutrici incaricate dal Consorzio stabile risulterebbe inopinatamente inutilizzabile a fini curricolari, il che comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento (a danno dei primi) tra consorzi stabili e consorzi di cooperative, essendo per questi ultimi ammessa la possibilità delle singole cooperative di spendere a fini curricolari le prestazioni svolte per conto del Consorzio cooperativo consortile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2024, n. 3144).
