in

La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto “necessario” non può essere oggetto di soccorso istruttorio.

Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 29/06/2026, n. 1916

La mancata dichiarazione del concorrente partecipante ad una procedura di evidenza pubblica, della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario, non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596; id. 28 marzo 2023, n. 3180; in termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 9 febbraio 2026 n. 2445).

Questo quanto ribadito da Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 29/06/2026, n. 1916.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza