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Dichiarazione di subappalto (“necessario”).

Consiglio di Stato, Sez. V, 17/04/2026, n. 3053

La dichiarazione di subappaltare parti di opere appartenenti alle categorie … nella misura consentita dalle vigenti disposizioni di legge e … al 50% ad impresa qualificata soddisfa appieno l’onere formale della dichiarazione di subappalto necessario.

Ciò anche in ragione del fatto che il DGUE è costituito da un modello standard che presenta un’unica dichiarazione per il subappalto (“L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”), rispetto alla quale è possibile fornire una sola risposta positiva, che non contempla la facoltà di specificare se l’impresa intenda ricorrere ad un subappalto di tipo “facoltativo” ovvero ad uno “necessario/qualificante”.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 17/04/2026, n. 3053:

3. Nel merito, gli appelli principali sono fondati.

4. Oggetto del presente contenzioso è la dichiarazione resa in sede di offerta da xxx s.r.l. (mandataria) e da yyy s.r.l. (mandante), in tema di subappalto necessario o qualificatorio.

Sul punto, la ricorrente in primo grado ……. s.r.l. ha lamentato in primo grado che l’aggiudicataria non sarebbe qualificata per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS30, OS18 A e OG9 e che, ricorrendo all’istituto del subappalto necessario, non avrebbe esplicitato la volontà di subappaltare.

Tale censura è stata accolta dal giudice di prime cure, il quale ha rilevato la genericità della dichiarazione di subappalto resa dall’aggiudicataria in sede di offerta, la quale sarebbe poi stata modificata a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, mediante deposito “di nuovi DGUE, sostitutivi di quelli originari, con i quali hanno radicalmente mutato le dichiarazioni rese in precedenza” (cfr. sentenza impugnata, p. 15).

L’assunto è errato.

5. Premette anzitutto il Collegio che, come ampiamente chiarito da questo Consiglio di Stato: “A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale” (C.d.S, VII, 6.6.2023, n. 5545).

6. Ciò premesso, e venendo alla fattispecie in esame, le lavorazioni oggetto di appalto si compongono della categoria prevalente OG1 7 (edifici civili e industriali) per € 2.716.901,77 (classifica IV-bis) e delle categorie scorporabili: OS30 (impianti elettrici interni) per € 1.508.104,20 (classifica III-bis), – OS18-A (componenti strutturali in acciaio) per € 1.104.905,43 (classifica IIIbis), – OG11 (impianti tecnologici) per € 316.592,80 (classifica II), – OG6 (opere idriche e di evacuazione) per € 330.381,30 (classifica II), – OG3 (opere stradali e complementari) per € 240.176,89 (classifica I), – OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) per € 224.065,29 (classifica I).

La lex specialis conferma che tutte le categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria (par. 3 del disciplinare) e richiede le relative qualificazioni SOA, ai sensi dell’art. 100, comma 4 del d. lgs. n. 36/2023, come requisito di ordine speciale per l’ammissione alla gara (par. 6.2 del disciplinare).

7. Ciò premesso, la mandataria xxx S.r.l. è in possesso di qualificazione nelle categorie OG1, OG6, OG11 e OG3, mentre la mandante yyy S.r.l. nelle categorie OG1, OG6 e OG3.

Entrambe le imprese sono prive di qualificazione SOA nelle categorie scorporabili (a qualificazione obbligatoria) OS30, OS18-A e OG9, e dunque non possono eseguire le relative lavorazioni previste dall’appalto.

Orbene, nel DGUE, la mandataria ha dichiarato di conferire in subappalto: “tutte le lavorazioni previste dal presente appalto e consentite dall’art. 119 del D. Lgs 36/2023”, per una quota pari al 49,99%.

La mandante ha specificato di voler subappaltare le lavorazioni inerenti a: “impianti idrici elettrici, telefonici, condizionamento, scavi trasporti, carpenteria metallica, pavi(mentazioni)”, per una quota del 30%.

8. Tale essendo il contenuto delle dichiarazioni in esame, ad avviso del Collegio esse non presentano alcun elemento di genericità, rappresentando invece la chiara volontà dell’offerente di ricorrere al subappalto necessario in relazione a tutte le lavorazioni “consentite dall’art. 119 del D. Lgs 36/2023”, e comunque in relazione alle lavorazioni inerenti a “impianti idrici elettrici, telefonici, condizionamento, scavi trasporti, carpenteria metallica, pavi(mentazioni)”; il tutto nei limiti delle quote di lavorazioni partitamente specificate (rispettivamente: 49,99% per la mandataria; 30% per la mandante).

Il tutto tenuto conto che questa Sezione, in una controversia analoga (si controverteva in tema di specificità della dichiarazione di ricorso al subappalto necessario), ha condivisibilmente affermato che: “la dichiarazione di <<subappaltare parti di opere appartenenti alle categorie … nella misura consentita dalle vigenti disposizioni di legge e … al 50% ad impresa qualificata>> soddisfa appieno l’onere formale della dichiarazione di subappalto [ndr necessario]” (C.d.S, V, 26.2024, n. 820). Ciò anche in ragione del fatto che il DGUE è costituito da un modello standard che presenta un’unica dichiarazione per il subappalto (“L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”), rispetto alla quale è possibile fornire una sola risposta positiva, che non contempla la facoltà di specificare se l’impresa intenda ricorrere ad un subappalto di tipo “facoltativo” ovvero ad uno “necessario/qualificante”.

Ne consegue che la volontà di far ricorso al subappalto, espressa in sede di gara, non può che ritenersi riferita anche al subappalto necessario, nei casi in cui esso trovi applicazione, come appunto nella fattispecie in esame.

9. Ciò precisato, rileva altresì il Collegio che, in sede di chiarimenti, la mandante e la mandataria hanno caricato sulla piattaforma telematica una nota, con cui hanno precisato che: “In particolare, alla luce del surplus di qualificazione posseduto nella categoria prevalente, e tenuto conto del subappalto necessario delle categorie scorporabili, l’ATI soddisfa complessivamente i requisiti richiesti per tutte le categorie indicate”, e due DGUE aggiornati, con i quali hanno fornito i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante.

In particolare, la xxx s.r.l. ha indicato nel proprio documento di gara, al punto D: “L’impresa subappalta la categoria prevalente nel limite del 49,99% e le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria al 100% ad impresa qualificata. Quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 49,99 % della Categoria prevalente 100 % delle Categorie scorporabili”.

La yyy S.r.l. ha rappresentato nel DGUE al medesimo punto D: “L’impresa subappalta la categoria prevalente nel limite del 30% e le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria al 100% ad impresa qualificata.

Quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 30 % della Categoria prevalente 100 % delle Categorie scorporabili”.

10. Ad avviso del Collegio, tali dichiarazioni costituiscono mere specificazioni della volontà della mandante e della mandataria – già espressa in sede di offerta – di ricorrere all’istituto del subappalto necessario in relazione alle categorie a qualificazione obbligatoria di cui esse erano sprovviste.

Ne consegue che i due DGUE aggiornati, lungi dal costituire inammissibile modifica dell’offerta originaria, vanno unicamente ad esplicitare quanto doveva già evincersi in sede di domanda di partecipazione alla gara.

11. In tal senso, i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante non erano in alcun modo necessari, in quanto la volontà della mandataria e della mandante di ricorrente al subappalto necessario in relazione alle suddette categorie doveva già ritenersi chiaramente esplicitata con la documentazione ritualmente presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara.

Il contrario divisamento, fatto proprio dal giudice di prime cure, non si pone in linea con le suddette coordinate normative e giurisprudenziali, e non può pertanto essere convalidato in questa sede.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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