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Nemo potest venire contra factum proprium.

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 27/07/2026, n. 3964

L’ordinamento non può dare cittadinanza a censure formulate in via strumentale per il sol fine di annientare la posizione altrui, laddove vi è consapevolezza che lo stesso vizio inficia in realtà anche la propria posizione.

Questo quanto ribadito da Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 27/07/2026, n. 3964:

I principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo (artt. 1 e 2, c.p.a.), nonché i principi di divieto di abuso del processo e la clausola generale di buona fede (art. 2 Cost.; artt. 1175, 1337, 1366, 1375, c.c.), danno oggi fondamento normativo al principio c.d. nemo potest venire contra factum proprium, volto a valorizzare i comportamenti coerenti e non contraddittori delle parti del giudizio. La parte che intende tutelare la propria posizione non può quindi porsi in contraddizione con una condotta da essa stessa posta in essere in precedenza (cfr., da ultimo, CGARS, Sez. giurisd., n. 801/2025, che ha applicato il principio nemo potest venire contra factum proprium proprio con riferimento ad una procedura ad evidenza pubblica; conf. Consiglio di Stato, nn. 10362/2024 e 10878/22).

Sotto il profilo processuale, l’applicazione di questo principio comporta che l’ordinamento non può dare cittadinanza a censure formulate in via strumentale per il sol fine di annientare la posizione altrui, laddove vi è consapevolezza che lo stesso vizio inficia in realtà anche la propria posizione. Diversamente, infatti, si finirebbe per riconoscere tutela ad un interesse che la parte che agisce ritiene, essa stessa, sostanzialmente illegittimo.

Ne consegue che, a prescindere dalla fondatezza della censura, non è ammissibile prospettare doglianze che rivelerebbero l’illegittimità della situazione giuridica vantata in giudizio dal medesimo soggetto ricorrente, con conseguente impossibilità di esaminare la doglianza, in quanto “in limine litis” non ammissibile.

Alla luce delle considerazioni su esposte, è inammissibile la censura della ricorrente, per violazione del principio c.d. “nemo potest venire contra factum proprium”, nella parte in cui si contesta un presunto difetto nell’offerta avversaria laddove lo stesso difetto dedotto coincide con quello che è presente nella propria offerta.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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