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Principio di rotazione

Tar Campania, Napoli, sez IV, 18 gennaio 2018, n. 413

Ancora sul principio di rotazione…

Cfr. Tar Campania, Napoli, sez IV, 18 gennaio 2018, n. 413

“va rigettata la censura circa il mancato invito alla procedura di cui è causa della ricorrente, che in precedenza aveva espletato il servizio, fra l’altro in regime di proroga per più anni, alla luce del principio di rotazione che governa l’aggiudicazione degli appalti nell’ipotesi del ricorso alla procedura negoziata, come evidenziato dal disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b) Dlgs. 42/2004 (cfr Cons. Stato Sez. VI, 31-08-2017, n. 4125 – di riforma in parte di T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 454/2017 – secondo cui “La regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti – il cui fondamento è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione. A fronte del principio di rotazione in materia di appalti, ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la seguente alternativa: o di non invitare il gestore uscente o, quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si riteneva di non poter prescindere dall’invito”, in senso analogo Cons. Stato Sez. V, 13-12-2017, n. 5854; da ultimo T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 02-01-2018, n. 17 secondo cui “Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’ art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, è volto a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti “sotto soglia”, nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. Ne deriva che esso si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata”.

 

cfr. i nostri precedenti qui e qui.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it