Competenza alla verifica dell’anomalia: “nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice“.
Questa la previsione delle Linee Guida Anac n. 3 prima della rettifica post-correttivo. Come avrebbe dovuto essere interpretata?
Il Tar Lazio, Latina, Sez. I, 29 dicembre 2017, n. 652, con ardito ragionamento, ritiene che non sussista il vizio di incompetenza invocato (il Rup non era stato supportato dalla commissione). “Le linee guida invocate dalla ricorrente infatti prevedono che la verifica dell’anomalia nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia eseguita dal r.u.p. con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del codice; come persuasivamente evidenziato dai resistenti, l’articolo 77 del codice non è ancora entrato in vigore per cui nella fattispecie non vi è una commissione di gara nominata ex articolo 77 ma una commissione nominata in base alla disposizione transitoria dell’articolo 216, comma 12; può dunque ritenersi che legittimamente la verifica sia stata eseguita dal r.u.p.“.
Il Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884 la pensava diversamente…
La questione è solo parzialmente superata dall’aggiornamento delle Linee Guida, poiché la pronuncia è da ritenersi ancora attuale, indipendentemente dal necessario o meno supporto della commissione alle attività valutative del Rup. Seguendo il ragionamento del Tar Latina infatti nel periodo transitorio determinato dall’art. 216, c.12, detta attività valutativa ben potrebbe essere svolta tout court da soggetto diverso dal Rup.
L’invito è alla prudenza…
