È legittima l’esclusione di una offerta ritenuta anomala poiché non presenta margini di utile?
Il provvedimento di esclusione si fonda sulla seguente testuale motivazione: “la documentazione prodotta a giustificazione dell’anomalia riscontrata, non consente di ritenere congrua l’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 1 D.Lgs 50/2016, in quanto il quadro dei costi documentati a supporto della proposta medesima non garantisce il perseguimento di alcun margine di utile aziendale che possa assicurare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”.
Risposta negativa al quesito arriva dal Tar Calabria, Reggio Calabria, 22 dicembre 2017, n. 986 che richiama il pacifico orientamento secondo il quale “nelle gare pubbliche di appalto, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (cfr. CdS, Sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215 e Sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206);
Considerato che dal provvedimento impugnato, anche integrato ob relationem con la lettura dei verbali e della documentazione versata in atti, non è dato inferire chiaramente il ragionamento adottato dall’Amministrazione nel ritenere l’anomalia dell’offerta, segnatamente laddove riguardata alla luce delle sopra indicate coordinate ermeneutiche come fissate dal formante giurisprudenziale;
Rilevato invero che non appare chiaro se l’atto di esclusione sia stato assunto solo sul presupposto del riscontrato difetto di utile ovvero se esso si fondi pure sull’inaffidabilità dell’offerta sotto il profilo di una carente erogazione della prestazione che sarebbe evincibile dall’incongruità dei costi;
Ritenuto pertanto che l’atto impugnato deve essere dichiarato illegittimo e per l’effetto annullato nei soli limiti del lamentato profilo di difetto motivazionale;
Ribadito infine che l’Amministrazione sarà libera di più esaustivamente rideterminarsi, meglio motivando ed incontrando il solo limite connesso all’effetto conformativo derivante dalla presente decisione.
