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Commissione giudicatrice

Tar Calabria, Reggio Calabria, 07 novembre 2017, n. 902

Il Tar Calabria, Reggio Calabria, 07 novembre 2017, n. 902 richiama i principi consolidati in merito alla ricostruibilità dell’iter logico seguito dalla commissione nell’attribuzione dei punteggi, quanto questa attività viene svolta esclusivamente mediante caratteri numerici.

La distribuzione dei punteggi fra un minimo ed un massimo predeterminato ( da 0,1 ad 1,00 ) non deve essere giustificata dalla Commissione con uno specifico giudizio circa le ragioni concrete poste a base della attribuzione dei punti, essendo all’uopo sufficiente il solo giudizio finale (eccellente, ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente, scarso, nullo) individuato dalla legge di gara in corrispondenza di ciascun punteggio ( 1 – 0,9 – 0,8 – 0,7 – 0,6 – 0,5 – 0,4 – 0,3 – 0,2 – 0,1 ), utile di per sé a rendere trasparente e conoscibile dai partecipanti alla gara la valutazione dei singoli parametri; ciò, del resto, risponde al principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione integra una sufficiente motivazione quando siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio (e ciò non è in discussione nel presente giudizio in virtù della veduta declaratoria di inammissibilità della relativa impugnazione ) i criteri di valutazione e questi prevedano un minimo ed un massimo di punteggio in corrispondenza di una griglia particolareggiata di giudizi, sì che gli uni coordinatamente con gli altri consentono al concorrente di ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 maggio 2016, n. 1889).

La predeterminazione a monte, nella legge di gara, dei criteri di valutazione, della ponderazione, della forcella, dei sub – criteri e dei sub – punteggi (così come previsto dall’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, a tutela del principio della parità di trattamento e della trasparenza, al fine di consentire a qualsiasi offerente di essere preventivamente informato e, quindi, di calibrare la propria offerta in base ai punteggi previsti) impone, evidentemente, alla Commissione di attenersi a tali regole di giudizio”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it