Valutazione formazione del personale: un caso di erronea attribuzione del punteggio
Ecco il caso scrutinato dal Tar Lazio, Roma, sez. II, 04 aprile 2019, n. 4430 relativo all’affidamento di un servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Il Disciplinare di gara, nella parte dedicata ai criteri di valutazione dell’offerta tecnico -economica, prevedeva che “sarà oggetto di valutazione l’esperienza formativa del seguente numero delle figure professionali richieste nel Capitolato speciale prestazionale e descrittivo (pari a n.58 operatori AEC/OEPA)” prevedendo altresì che la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in base agli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell’ambito del servizio di cui trattasi (per una durata minima di 50 ore), conseguiti dal personale nei 5 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo bando di gara”;
Un operatore economico presenta 66 attestati, ma la stazione appaltante ne valuta solo 58, in quanto corrispondente al numero di operatori necessari per l’esecuzione del servizio.
Secondo il collegio la stazione appaltante ha errato.
“in base al tenore letterale della disposizione richiamata il numero di 58 si riferisce agli operatori, la cui esperienza formativa è oggetto di valutazione da parte della Commissione, e non anche agli attestati di partecipazione, non essendovi nella lex specialis la previsione di alcun limite con riguardo a questi ultimi;
– che, per tal motivo, se la Commissione di gara avesse interpretato la lex specialis nel senso conforme al tenore letterale della stessa e anche al criterio logico – sistematico avrebbe dovuto valutare tutti i 66 attestati prodotti dalla Cooperativa ricorrente (rilasciati da enti di formazione accreditati, di almeno 50 ore e conseguiti personale nei 5 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del bando) e non limitarsi a considerarne solo 58, giacché tale numero per le ragioni esposte riguardava esclusivamente il numero di operatori da indicare per il servizio e non anche le attestazioni di professionalità agli stessi relative;
– che conseguentemente se la Commissione avesse preso in considerazione tutti gli attestati conformi alla lex specialis prodotti dai concorrenti e, segnatamente dalla attuale ricorrente, non avrebbe potuto attribuire il medesimo punteggio a quest’ultima e alla controinteressata (entrambi assegnatarie del punteggio massimo, pari a 20), stante la formula matematica stabilita dalla documentazione di gara (cfr. pag. 34 del Disciplinare di gara), che avrebbe comportato un diverso calcolo dei punteggi assegnati;
– che per tutte le suesposte ragioni il ricorso principale deve essere accolto con conseguente annullamento della determinazione recante ad oggetto “Aggiudicazione definitiva e affidamento ad urgenza del servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del municipio Roma XII, con conseguente necessità per la Stazione appaltante di provvedere nuovamente alla valutazione delle offerte secondo i principi enunciati nella presente decisione, ragione per la quale il Tribunale non può procedere al richiesto accertamento del diritto al subentro della ricorrente al posto della controinteressata”.
