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Formula inversamente proporzionale: le magie di alcune stazioni appaltanti

Formula inversamente proporzionale: le magie di alcune stazioni appaltanti

Ecco lo strano caso trattato da Tar Campania, Napoli, sez. VI, 04 aprile 2019, n. 1880.

Gara per l’affidamento del servizio di sostegno alle funzioni di Segretariato Sociale per la presa in carico delle famiglie beneficiarie del REI  si è svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, commi 2 e 3 del d.lg. n. 50/2016;

– l’importo del servizio posto a base della gara era pari a euro 392.539,34 (oltre IVA) così distribuito: 1) euro 355.695,08 per il personale (voce non soggetta a ribasso, ma perchè???), 2) euro 1.000,00 per oneri di sicurezza (voce non soggetta a ribasso), e 3) euro 35.844,26 per gli oneri di gestione (unica voce soggetta a ribasso);

– per l’attribuzione dei 30 relativi al prezzo punti il disciplinare ha stabilito la seguente formula: punteggio offerta in esame = prezzo più basso x 30/prezzo offerto in esame;

– la ricorrente in relazione alla sua offerta economica, proponendo un ribasso del 97 per cento sulla voce comprimibile dell’offerta (35.844,26 euro) ha ottenuto 30 punti mentre l’aggiudicataria con un ribasso del 5,5 per cento sulla stessa voce ha ottenuto 27,48 punti;

– tale trascurabile differenziale di punteggio (a fronte di un ribasso estremamente variegato: – 5,5 per cento da una parte e – 97 per cento dall’altra) discende dal fatto che secondo la stazione appaltante nel “prezzo dell’offerta” (come nel “prezzo più basso”) da usare nella formula occorre includere anche i costi incomprimibili (ossia i 355.695,08 per il personale e i 1.000 euro per gli oneri di sicurezza);

– tale scelta interpretativa comporta sul piano matematico che il punteggio delle offerte economiche si spalma in concreto non sui 30 punti messi in palio ma su soli 3 punti;

– basta seguire l’esempio numerico fornito dalla ricorrente per rendersene conto: con un ribasso dello 0,1 per cento (ossia irrisorio) si otterrebbero ben 27,37 punti (357.770,41 (prezzo più basso offerto dalla ricorrente) x 30/392.146,801 = 27,37 punti);

– sul punto il Comune si difende sostenendo di aver voluto così privilegiare gli elementi qualitativi dell’offerta su quelli economici;

– se ciò è vero risulta illogico aver stabilito ex ante un punteggio distribuito tra offerta economica e offerta tecnica pari a 30/70 quando di fatto, in virtù della formula applicata dalla stazione appaltante si arriva ad attribuire un peso percentuale all’offerta economica sull’offerta totale del 4 per cento (questo risultato scaturisce dalla circostanza che il range di punti attribuibili per le offerte economiche dei vari concorrenti si colloca nell’ambito di soli 3 punti);

– il Consiglio di Stato ha evidenziato (n. 4081/2017) che nell’ambito delle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta;

– nella fattispecie, come sopra dimostrato i punti concretamente attribuibili per l’offerta economica erano pari a 3 e non 30 come sostenuto nel disciplinare;

– peraltro, la formula prescelta per attribuire il punteggio per l’offerta economica non è chiarissima al punto che può porsi il dubbio (venuto alla stessa ricorrente la quale ha chiesto in prima battuta l’aggiudicazione della gara e non il suo annullamento) che per “prezzo dell’offerta” debba intendersi solo la parte comprimibile dell’offerta (ossia i soli 35mila euro circa) e non l’intero ammontare che include i circa 350mila euro di costi non comprimibili (applicando tale criterio nella formula si riuscirebbe a utilizzare tutto il range di punti da 0 a 30); d’altra parte, come evidenziato dalla difesa comunale, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare la base di gara è espressamente indicata in euro 392.539,34 e non in euro 35.844,26;

– in altri termini, il criterio di attribuzione del punteggio per la valutazione dell’offerta economica recato nel disciplinare per la sua poca chiarezza (e illogicità per come poi in concreto è stato applicato) non ha consentito ai concorrenti di calibrare la propria offerta;

– per la ragione sopra esposta di carattere assorbente l’intera gara merita di essere annullata unitamente agli altri atti impugnati;

Una volta che la formula inversamente proporzionale avrebbe potuto davvero assegnare tutto il range di punteggio, ecco la bacchetta magica della stazione appaltante. No comment…

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it