L’aver prestato attività lavorativa presso l’offerente con rapporto cessato da meno di un anno rappresenta causa di conflitto di interessi?
Risposta affermativa arriva dal Tar Campania, Salerno, sez. I, 07 maggio 2018, n. 706, secondo il quale “non rileva la circostanza che l’ing. Omissis non sia più direttore generale della predetta società da circa un anno, in quanto il tempo trascorso è, comunque, insufficiente per far ritenere l’assenza del conflitto di interessi, anche in considerazione del ruolo rivestito dal commissario in passato nella predetta società“.
E più diffusamente:
“Sul punto rileva il collegio che, ai sensi dell’art. 77, comma 6, ai commissari si applicano gli artt. 51 del cod. proc. civ. e 42 del d.lgs. 50/2016, nonché i principi generali in materia di azione amministrativa. Assumono, quindi, rilievo diretto i principi costituzionali (di cui principalmente all’art. 97) recepiti e sviluppati nella l. 241/1990 (soprattutto all’art. 1 e, poi, anche all’art. 6-bis introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, che ha normato il principio in materia di « conflitto di interessi »), nonché gli art. 51, commi 1 e 2, e 52 c.p.c., specificamente dettato per i giudici, in regime processuale. Le norme vanno quindi « coordinate », avendo l’evoluzione giurisprudenziale identificato limiti « ulteriori » rispetto alle cause « tipiche » (e tassative) normate al 51, comma 1, c.p.c., estendendo il principio di « astensione » tutte le volte che possa manifestarsi un « sospetto », consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento, (comunque inquadrabile nell’art. 51, comma 2, c.p.c.). Dunque tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale « conflitto di interessi » il soggetto giudicante si deve astenere. E il conflitto di interessi può esprimersi non solo in termini di grave « inimicizia » (caso espressamente prevede l’art. 51, comma 3, c.p.c.) nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare « amicizia » o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un altro concorrente, in misura tale che possa determinare anche solo il dubbio di un sostanziale « turbamento » o « offuscamento » del principio di imparzialità. Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l’esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l’obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali (T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. II, 18/10/2016, n. 2397).
Da quanto precede, deriva l’incompatibilità del commissario ing. Omissis che è stato fino ad un anno prima del bando di gara direttore generale di una società, la Alfa srl, che ha intrattenuto rapporti contrattuali con l’aggiudicataria certamente assidui, dimostrati dal noleggio di diversi autoveicoli da parte della controinteressata e dalla circostanza che la società Beta srl si è poi aggiudicata l’appalto del servizio igiene nel Comune di Ercolano, affittando quale ufficio e sede operativa un immobile ad Ercolano riconducibile indirettamente alla società Alfa srl (in quanto lo stesso appartiene alla Gamma s.r.l. , socio unico della Alfa).
Il quadro complessivo così descritto risulta poi aggravato dalla circostanza che nel corso del mese di settembre 2017 l’ing. Omissis ha inviato un curriculum in cui ha dichiarato di essere ancora direttore generale della società Alfa srl e, con nota prot. n. 30550 del 14.12.2017, ha chiarito che, a seguito della cessazione del ruolo di direttore generale, intrattiene ancora rapporti con la Alfa che hanno ad oggetto però esclusivamente una attività di consulenza esterna per la redazione e preparazione di gare per Enti e Società pubbliche in materia di noleggio dei veicoli.
Ritiene il Collegio che non rileva la circostanza che l’ing. Omissis non sia più direttore generale della predetta società da circa un anno, in quanto il tempo trascorso è, comunque, insufficiente per far ritenere l’assenza del conflitto di interessi, anche in considerazione del ruolo rivestito dal commissario in passato nella predetta società.
In ogni caso, come evidenziato, il conflitto di interessi che impone l’astensione del commissario scatta anche solo in presenza del dubbio di un sostanziale « turbamento » o « offuscamento » del principio di imparzialità, che nel caso di specie certamente non può essere escluso, alla luce dei plurimi elementi sopra evidenziati.