in

Costo della manodopera e indicazione di un valore parziale

Tar Piemonte, Torino, sez. I, 07 maggio 2018, n. 523

Se un operatore economico, ai fini dell’indicazione del costo della manodopera, indica un valore orario invece di quello totale, deve essere escluso dalla procedura?

Secondo la stazione appaltante si, che ha infatti proceduto all’esclusione dell’operatore economico.

Risposta negativa arriva invece dal Tar Piemonte, Torino, sez. I, 07 maggio 2018, n. 523, secondo il quale “l’indicazione di “Euro 26,00” quale costo della manodopera, priva come è di ulteriori specificazioni, è frutto di un errore materiale. Tale cifra, infatti, non poteva ragionevolmente essere creduta quale indicazione dell’intero costo della manodopera necessaria per eseguire l’appalto; d’altro canto, avendo la ricorrente ribadito il numero 26 anche in lettere (“ventisei”) non era neppure ipotizzabile l’erronea omissione di ulteriori, ma sconosciute, cifre a completamento di quella vergata. A fronte della ipotesi, evidentemente disancorata dalla realtà, che la ricorrente avesse seriamente voluto indicare la somma di 26 euro a copertura di tutti i costi della manodopera, v’era allora solo quella che la cifra di 26 euro rappresentasse il costo orario della manodopera, e tale ipotesi era, e rimane, oggettivamente accreditabile, atteso che il costo orario della manodopera costituisce un parametro al quale si fa sovente riferimento in materia di appalti, specialmente al fine di valutare la congruità della offerta.

Né si può affermare che la indicazione del solo costo orario della manodopera possa ritenersi inadeguato a consentire alla Stazione Appaltante il dovuto controllo.

Va ancora ricordato che sussiste differenza concettuale e qualitativa tra l’attività correttiva che una stazione appaltante deve apprestare per porre rimedio ad un errore materiale che attinge un atto di un operatore e quella che si estrinseca nel c.d. “soccorso istruttorio”: come ha ricordato il Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 854/2016) “Non v’è una specifica disposizione che regolamenta –in materia di gare pubbliche- le conseguenze della commissione da parte di un concorrente di un “errore materiale”, e pertanto si applica de plano anche a tale fattispecie la disciplina sub art. 46 TUCP.

A conclusione di quanto si è fin qui esposto il Collegio ritiene che il provvedimento che ha escluso la ricorrente dalla gara indicata in epigrafe è illegittimo, e come tale va annullato, avendo la ricorrente indicato i propri costi della manodopera nella offerta economica presentata, dovendosi inoltre ritenere tale indicazione emendabile in quanto inficiata da mero errore materiale“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it