in

Tar campano confuso sulla riparametrazione ai fini dell’anomalia

Tar Campania, Napoli, sez. II, 13 febbraio 2018, n. 941

Riparametrazione ai fini dell’anomalia e metodo aggregativo compensatore: pare che il Tar campano non abbia le idee proprio chiare…

La ricorrente sostiene che, nel sistema dell’art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016, il punteggio da prendere in considerazione ai fini della verifica del superamento della soglia di anomalia sarebbe quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dall’eventuale attività di riparametrazione effettuata dalla stazione appaltante al solo scopo di preservare l’equilibrio fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta.

Noi siamo d’accordo con la ricorrente (e anche il Consiglio di Stato, nonché la giurisprudenza prevalente, cfr. questo articolo).

Il Tar Campania, Napoli, sez. II, 13 febbraio 2018, n. 941 pare invece essere d’accordo con l’Anac (cfr. bando tipo). Pare, si dice, poiché ci pare, invece, che il Tar campano abbia fatto un po’ di confusione tra metodo aggregativo compensatore, riparametrazione, e doppia riparametrazione (invero indotto da un bando che prevedeva una clausola ambigua, a causa di una duplicazione -inapplicabile – del medesimo segmento procedurale).

Ecco il contenuto del bando, scaricabile qui (cfr. pag. 19):

C(a) = Ʃn [Wi * V(a)i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Ʃn = sommatoria.

  1. Per quanto attiene gli elementi di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari ovvero, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2 secondo la scala che segue […].
  2. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta d[a] tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (questa è la riparametrazione!)
  3. Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondandola all’unità superiore ove la quarta cifra sia maggiore o uguale a cinque.
  4. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui sub-criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per il criterio ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente» (è qui la duplicazione del segmento procedurale! la riparametrazione corrisponde all’operazione di trasformazione dei coefficienti in coefficienti definitivi già eseguita al punto 2!Se rapporto ad 1 il coefficiente è ovvio che per ciascun sub criterio qualcuno otterrà il punteggio massimo).

Ed ecco la tesi del Tar: “in altri termini, il metodo prescelto dalla legge di gara per assegnare i coefficienti di natura qualitativa da attribuire a ciascun elemento di valutazione per ciascun offerente – che nella formula sopra riportata sono espressi dal termine V(a)i – consiste nell’attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di coefficienti tra 0 e 1 per ogni elemento di natura qualitativa: i coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente di ciascun commissario e rapportando all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale.

Fatto ciò, la graduatoria delle offerte è determinata assegnando a ciascun offerente un punteggio che viene calcolato moltiplicando, per ciascun elemento di valutazione di natura qualitativa (qui prescindendosi da quelli di natura quantitativa, perché non se ne discute nel caso in esame), il relativo coefficiente V(a)i – come sopra individuato – per il corrispondente elemento di ponderazione (peso o sub-peso) stabilito nel bando di gara, che nella formula è espresso dal termine Wi, e sommando, quindi, i prodotti così ottenuti.

In questo modello, la riparametrazione consistente nell’assegnare il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale non è altro che uno dei passaggi della formula per il calcolo del punteggio “oggettivo” (per adoperare la terminologia di parte ricorrente) attribuito a ciascun offerente (eh no caro Tar! il disciplinare esplicitava i criteri motivazionali, e assegnava una precisa correlazione logica tra caratteristica dell’offerta e valore del coefficiente. Il punteggio oggettivo di cui parla la ricorrente è solo quello attribuito al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, indicato in modo erroneo dalla lex specialis come step successivo).

E’ soltanto in un momento successivo che il punteggio complessivo così ottenuto per l’offerta tecnica è riallineato al punteggio massimo stabilito dalla legge di gara per garantire l’equilibrio tra punteggio economico e punteggio tecnico previsto dalla lex specialis, come è chiaro anche nel disciplinare di gara («Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui sub-criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per il criterio ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente»). (Caro Tar, si rende conto di aver detto una castroneria pazzesca? Non stiamo parlando di doppia riparametrazione, da effettuarsi sulla somma dei punteggi definitivi laddove nessuna offerta abbia raggiunto il punteggio massimo. Stiamo parlando della riparametrazione semplice, che coincide nell’operazione di rapporto ad 1 dei coefficienti “provvisori”. Non esiste alcun momento successivo!E non è prevista alcuna doppia riparametrazione!).

Come osservato dalla controinteressata, poi, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente anche le Linee guida n. 2 approvate dall’ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, allorché trattano (al punto III) della ponderazione del punteggio attribuito a ciascuno dei criteri di valutazione e delle diverse operazioni di riparametrazione, sono espressamente dell’avviso che «ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni» (ivi, pag. 9) (Le linee guide – non vincolanti, nonché il bando tipo, sono da derogare sul punto, motivando come da giurisprudenza prevalente su richiamata) .

C’è confusione in città…

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it