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Soccorso istruttorio e astinenza da stupefacenti del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331

Non è ammessa surroga mediante una verifica d’ufficio, che, dovendo intervenire nonostante l’esperimento del soccorso istruttorio, vanificherebbe del tutto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti.

Ecco il principio non condivisibile sancito da Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331.

In una gara la lex specialis prevedeva che le certificazioni di qualità avrebbero dovuto essere essere prodotte mediante documento informatico firmato digitalmente dall’ente certificatore ovvero mediante scansione delle certificazioni corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.

A seguito di soccorso istruttorio l’impresa soccorsa presenta una copia semplice della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, e dunque senza sottoscrizione digitale dell’ente certificatore né dichiarazione di conformità ex d.P.R. 445/2000.

La stazione appaltante eccepisce (correttamente, e nemmeno si sarebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio) che la predetta dichiarazione di conformità non sarebbe stata considerata necessaria in quanto la certificazione era “verificabile” presso il sito internet dell’ente certificatore.

Il Consiglio di Stato non conviene con la stazione appaltante ed insiste sul fatto che la previsione del disciplinare “era volta ad assicurare l’autenticità (originalità) del documento, direttamente o attraverso l’imputabilità soggettiva della dichiarazione di conformità e le relative assunzioni di responsabilità, mentre la copia informale del documento depositata non è in grado di spiegare gli effetti certificativi richiesti dalla lex specialis e previsti dalla legge (è stato affermato che, “sia per il principio della par condicio delle imprese concorrenti sia per il principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’ amministrazione si è in origine autovincolata … un documento prodotto in copia informale in un procedimento che stabilisce per esso la produzione in copia conforme può considerarsi un documento non prodotto” – cfr. Cons. Stato, V, n. 3150/2014 ; peraltro, la procedura per attestazione di conformità è disciplinata dagli artt. 19, 19 bis e 47 del d.P.R. 445/2000 e, in assenza del rispetto di tali disposizioni e dei requisiti di forma richiesti dalla normativa, è da escludere che la documentazione prodotta sia “in grado di dispiegare gli effetti certificativi previsti, per difetto di una forma essenziale prescritta dalla legge e non altrimenti sanabile” – cfr. Cons. Stato, VI, n. 6740/2011).

Detta forma non appare dunque surrogabile mediante una verifica d’ufficio, che, dovendo intervenire nonostante l’esperimento del soccorso istruttorio, vanificherebbe del tutto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti.

Giova al riguardo ricordare che la giurisprudenza di questa Sezione è consolidata nel senso che il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell’Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, n. 6752/2018, che richiama, id., n. 4266/2018 e n. 2219/2016)“.

Il requisito era oggettivamente posseduto, come debitamente accertato dalla stazione appaltante; ma l’ennesima vittima è stata sacrificata sull’altare dell’inutile formalismo.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it