T.A.R. Puglia, Lecce, II, 19 marzo 2025, n. 434 conviene con l’interpretazione dell’art. 41. c. 14 del Codice offerta dal Consiglio di Stato (9254-0255/2024) in punta di ribassabilità dei costi della manodopera.
Interessante è però la lettura fornita del Collegio, che invero sposa la tesi del ribasso indiretto qui per primi sostenuta, nella misura in cui “non ravvisa un vero e proprio contrasto giurisprudenziale sul punto come invece paventato dalla stessa parte ricorrente nei suoi atti difensivi posto che anche le pronunce ivi citate specificano che “la disposizione normativa sopra trascritta (rectius, l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 cit.) contiene il riferimento a due concetti distinti e, come si vedrà, non sono sovrapponibili ovvero “l’importo posto a base di gara”, nell’individuare il quale la stazione appaltante deve prevedere anche il cd. costo della manodopera, e l’“importo assoggettato al ribasso” dal quale, invece, “i costi della manodopera”, devono essere scorporati.
Tale previsione normativa, secondo il Collegio, vieta “che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale “importo posto a base di asta”, siano inclusi nel c.d. importo assoggettato al ribasso ovvero nell’importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente e ciò all’evidente fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori “applicati” nell’esecuzione delle commesse pubbliche.
Questo, tuttavia, non esclude che, per come espressamente previsto dal legislatore in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza della precedente normativa in tema di appalti, ciascun concorrente possa, in via separata (come peraltro avvenuto nella specie) rispetto “all’importo assoggettato al ribasso” (ovvero quello sul quale applicare la percentuale di ribasso percentuale), esporre una cifra, a titolo di costi della manodopera, inferiore rispetto a quella che la stazione appaltante ha previsto ex ante nell’ambito del più ampio importo posto a base di gara.
Ciò, tuttavia, potrà avvenire a condizione che tale, per così dire, “indiretto” ribasso dei costi della manodopera risulti coerente con una “più efficiente organizzazione aziendale” che l’operatore dovrà dimostrare in sede di verifica dell’anomalia, doverosamente promossa dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. V, 09/06/2023, sentenza -OMISSIS-665; T.A.R. Sicilia, Palermo sez. II, 19.12.2023, sentenza n. 3779; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07.11.2023, sentenza n. 612-OMISSIS-) (cfr. T.A.R. Calabria sez. I – Reggio Calabria, 0-OMISSIS-.02.2024, sentenza -OMISSIS-19).
Invero, dall’esame dell’offerta economica della prima classificata – odierna classificata – emerge come il ribasso non sia stato operato in via diretta sui costi della manodopera, ma sia stato calcolato in relazione all’importo del servizio soggetto al ribasso ossia € 102.156,40 (110% € 102.156,40 ossia € 112.372,04) e sia stato scomputato dall’intero importo a base d’asta, ossia da € 5-OMISSIS-9.715,60, giungendo ad una offerta di € 477.343,56. Il ribasso – in conformità con quando indicato nella lex specialis – ha, dunque, inciso indirettamente (e non direttamente) sui costi di manodopera indicati separatamente dall’operatore economico e pari ad € 443.250,96 e correttamente, quindi, la stazione appaltante ha sottoposto la relativa offerta alla verifica dell’anomalia“.
