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Riassunzione del ricorso dopo declaratoria di incompetenza territoriale. Si applicano termini dimezzati .

Consiglio di Stato, Sez. V, 21 / 08 / 2019 , n. 5774

L’impresa ricorreva in primo grado al Tar Lazio avverso aggiudicazione di gara d’appalto per lavori di manutenzione.

La stazione appaltante e l’impresa controinteressata eccepivano l’incompetenza territoriale del Tribunale amministrativo adito  ( oltre a respingere le censure della parte ricorrente).

Il Tar Lazio declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale amministrativo del Veneto.

In conseguenza di ciò, la ricorrente provvedeva a riassumere la causa innanzi a quest’ultimo .

La stazione appaltante e l’impresa controinteressata  eccepivano in via preliminare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a) Cod. proc. amm., stante la tardività della riassunzione (in ragione dell’applicabilità, ratione materiae, del termine dimidiato di cui agli artt. 15, comma 4 e 119, comma 2, Cod. proc amm.)

Con sentenza 29 ottobre 2018, n. 1014, il Tar Veneto dichiarava estinto il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), Cod. proc. amm., per non essere stato riassunto nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza declinatoria della competenza territoriale previsto dal combinato disposto degli artt. 15, comma 4, e 119, comma 2, lett. a), Cod. proc. amm.

L’appello avverso la sentenza di primo grado viene respinto da Consiglio di Stato, Sez. V, 21 / 08 / 2019 , n. 5774.

Il Consiglio di Stato preliminarmente ricorda come l’art.15, comma 4, Cod. proc. amm, prescriva che, in caso di declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito, il processo debba essere riassunto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, precisando, altresì, che, una volta riassunta la causa davanti al giudice dichiarato competente, “il processo continua davanti al nuovo giudice”.

Trattandosi di un atto endoprocessuale e vertendosi in tema di controversia per l’affidamento di un appalto di lavori, il termine per la riassunzione di cui all’art. 15, comma 4, Cod. proc. amm. soggiace alla dimidiazione di cui al combinato disposto di cui agli art.119 e 120 Cod. proc amm., di talché andrà commisurato in quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza declinatoria della competenza (Cons. Stato, VI, 20 ottobre 2010, n. 7587).

Ciò premesso, non è contestabile che la controversia oggetto del presente appello soggiaccia alla generale dimidiazione dei termini processuali propria del “contenzioso appalti” (questione che, del resto, neppure è stata fatta oggetto di specifico motivo di gravame), anche alla luce degli univoci precedenti giurisprudenziali in materia, ragion per cui non c’è sicuramente margine per la concessione dell’errore scusabile sotto il profilo della incolpevole ignoranza della soggezione di tale tipo di controversia al rito speciale dei contratti pubblici.

Né, sotto diverso profilo, è dato individuare – nel caso specifico – un’obiettiva oscurità del dato normativo, ovvero delle obiettive oscillazioni della giurisprudenza, oppure ancora un qualche comportamento ambiguo dell’amministrazione pubblica idonei ad indurre in errore la parte o il giudice (in termini, Cons. Stato, Ad. plen., 2 dicembre 2010 n. 3).

Né, oggettivamente, integrerebbe i presupposti richiesti la presenza di un evidente refuso (peraltro, neppur riportato nel dispositivo del provvedimento) contenuto nell’ordinanza del Tribunale amministrativo del Lazio n. 2980 del 15 marzo 2018, laddove si indica erroneamente il termine di trenta giorni per la riassunzione del processo innanzi al giudice ritento competente, trattandosi pur sempre di evenienza che non esclude ex se la doverosa applicazione del rito effettivamente stabilito dalla legge.

In termini più ampi, anche alla luce dei rilievi dedotti dall’appellante in ordine all’applicabilità o meno della disciplina speciale di cui trattasi, va comunque escluso che una mera controversia interpretativa possa incidere sul principio generale di perentorietà dei termini processuali, tenuto conto della natura eccezionale e quindi, di stretta interpretazione della norma di cui all’art. 37 d.lgs. n. 104 del 2010 (Cons. Stato, IV, 16 gennaio 2019, n. 401).

Complessivamente, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va respinto, in ragione della tardività della sua riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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