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Mancato rispetto del numero minimo dei tagli ( del verde ) . Esclusione !

Tar Toscana , Sez. III , 22 / 08 / 2019 , n.1195

In un appalto per la manutenzione del verde l’aggiudicataria ( di tre lotti ) ottiene il punteggio massimo per il criterio Prezzo , ma non rispetta il numero di tagli minimo previsto dal capitolato .

La ricorrente invoca l’esclusione  della ditta aggiudicataria dei tre lotti, in quanto le offerte non potevano essere formulate prescindendo dal numero e dalla frequenza dei tagli/interventi da effettuarsi in un anno .

L’offerta dell’aggiudicataria, infatti, avrebbe determinato  un unico taglio per anno.

Tar  Toscana , Sez. III , 22 / 08 / 2019 , n.1195 accoglie il ricorso.

L’offerta infatti non ha tenuto in alcun conto il numero dei tagli necessari per mantenere il manto erboso entro l’altezza indicata per ciascuna delle singole lavorazioni previste nella documentazione di gara.

La Stazione appaltante indicava, seppure non in modo vincolante, il seguente numero di tagli: 10 per la prestazione n. 1; 16 per la prestazione n. 2; 10 per la prestazione n. 3 e n. 4; 4 per la prestazione n. 5; 2 per la prestazione n. 6.

L’aggiudicataria offriva, per la prestazione n. 1, l’importo di € 15.745,05, mentre la ricorrente indicava un’offerta economica di € 125.190,00. Per apprezzare l’incongruenza dell’offerta dell’aggiudicataria è sufficiente rilevare che il prezzo unitario da questa indicato è di € 0,164, mentre la ricorrente aveva indicato il prezzo inferiore di € 0,13. Eppure, come si è rilevato, l’offerta complessiva dell’aggiudicataria (l’unica voce presa in considerazione dalla commissione di gara) era di € 15.745,05, di gran lunga inferiore a quella della ricorrente pari a € 125.190,00. Tale risultato era possibile solo perché, palesemente, al prezzo unitario di 0,164 moltiplicato per la superficie erbosa da trattare corrispondeva solo l’esecuzione di un taglio (0, 164×96.300=15.745)

Nonostante l’evidente anomalia (ma più correttamente dovrebbe definirsi incongruenza) di tale esito la commissione prima, e la stazione appaltante, poi, non ritenevano di richiedere all’aggiudicataria alcun chiarimento, limitandosi nel procedimento di verifica dell’offerta all’analisi delle voci di costo relative al personale….

Lo stesso genere di considerazioni non costituisce un’eccezione, ma è riproducibile per le altre prestazioni e per ciascun lotto.

Si è riferito, tuttavia, che la stazione appaltante non ha minimamente preso in considerazione le palesi incongruenze rilevate di talché la verifica di anomalia dell’offerta è stata condotta e positivamente conclusa unicamente prendendo in considerazione le voci dell’offerta relative al costo del personale.

Dopo aver ribadito i principi in materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta , i giudici toscani stabiliscono che il  principio di tassatività delle cause di esclusione va inteso nel senso che l’esclusione dalla gara va disposta anche nel caso in cui siano imposti “adempimenti doverosi” pur senza prevedere espressamente l’esclusione (Cons. St., sez. V, 17/01/2019, n. 430) ovvero l’offerta del concorrente non sia conforme alle specifiche tecniche fissate dalla lex specialis o che, comunque, presuppongono o comportano che lo svolgimento del servizio venga svolto in maniera non corrispondente a quanto stabilito dalla legge di gara (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 23/01/2019 , n. 131; T.A.R. Lazio, sez. II, 21/05/2019, n. 6250).

In altre parole, l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (T.A.R. Emilia Romagna, Parma 10/01/2019, n. 1).

L’offerta dell’aggiudicataria non poteva rispondere ai requisiti prestazionali minimi fissati dal capitolato di gara, ponendosi al di fuori di quell’intervallo di possibili variazioni entro le quali la tesi difensiva dell’amministrazione potrebbe essere ritenuta condivisibile.

Non vi chi non veda che se il capitolato prevede un numero di tagli del manto erboso pari a 10, suscettibile di incrementi o diminuzioni in funzioni di variabili stagionali o climatiche, un’offerta che, al contrario, indichi un solo taglio da eseguire per l’intera durata del contratto è priva di ogni attendibilità e doveva perciò essere esclusa dalla gara.

D’altro canto lo stesso disciplinare di gara al punto 7 stabiliva che “Nessun punteggio né qualitativo né economico sarà attribuito ad offerte relative a prestazioni qualitativamente risultate non conformi a quanto stabilito dal capitolato tecnico”.

Ne segue che, assorbite le altre censure, comprese quelle proposte con i motivi aggiunti, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza