È legittima la scelta della stazione appaltante di riservare solo 10 punti sui 100 disponibili per la valutazione dell’elemento prezzo?
Risposta affermativa arriva nella sentenza Tar Puglia, Bari, Sez. I, 23 novembre 2017, n. 1197, nella quale si legge che rientra “nella discrezionalità della stazione appaltante predeterminare l’incidenza del prezzo in rapporto alla qualità della proposta nella valutazione dell’offerta, salvo che emergano evidenti profili di illogicità o irragionevolezza nella scelta in concreto operata (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2014, n. 1537).
Nel caso di specie, come ben evidenziato dalle resistenti, non sono emersi elementi tali da far ritenere censurabile l’operato dell’Amministrazione, considerato, da un lato, che una parte del punteggio (automaticamente attribuibile) veniva riservata al fattore tempo, di rilevante importanza nell’economia dell’appalto posto che l’ultimazione dei lavori e la relativa rendicontazione doveva intervenire entro tempi stringenti onde non incorrere nella revoca del finanziamento ottenuto dalla Regione; e, dall’altro, che la rilevanza storico-architettonica dei beni interessati dai lavori oggetto di appalto, giustificava ampiamente l’opzione della stazione appaltante di valorizzare la qualità tecnica delle offerte”.
Update del 19/02/2018.
Cfr. in termini Tar Campania, Napoli, sez. I, 19 febbraio 2018, n. 1073, ove si legge che, “la censura trascura di considerare che la distribuzione del punteggio previsto dal disciplinare di gara (offerta economica: massimo 15 punti/100) è coerente con il disposto di cui all’art. 95, comma 10 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
