Un offerente indica solo 99 € come costi per la sicurezza aziendale. Troppo bassi?
Assolutamente no dice il Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 04 dicembre 2017, n. 1408, che li ritiene congrui in relazione al complesso delle attività aziendali della controinteressata.
“Per quanto riguarda i costi aziendali per la sicurezza indicati dalla controinteressata (€ 99), apparentemente esigui se confrontati con quelli della ricorrente (€ 13.214,99), si ritiene che l’importo non sia stato sottostimato, ma semplicemente rapportato al valore incrementale della concessione in esame rispetto al resto dell’attività della controinteressata. In ogni organizzazione aziendale, infatti, la voce relativa ai costi per la sicurezza costituisce una spesa di carattere generale, che deve essere ripartita pro quota tra tutti gli appalti e tutte le concessioni di servizio in essere. Trattandosi di una spesa sostenuta in relazione all’intera azienda, le quote decrescono all’aumentare del fatturato, almeno finché non viene raggiunta una produttività ottimale, oltre la quale è necessario ampliare l’organizzazione e incrementare anche questa tipologia di costi.
9Sembra quindi che l’importo indicato dalla controinteressata possa essere giustificato nell’ambito di una corretta imputazione dei costi aziendali per la sicurezza, che non devono, come si è detto, essere riportati per intero in ogni procedura di gara. Occorre piuttosto che sia chiarito in cosa consistano le operazioni che dovrebbero garantire la sicurezza, e questo è stato fatto dalla controinteressata in sede di valutazione di congruità dell’offerta attraverso la relazione della società di consulenza per la sicurezza (v. doc. 7 della ricorrente, e verbale di gara n. 5). In tale relazione si precisa che le spese relative alla sicurezza riguardano la formazione dei lavoratori, le procedure di sicurezza e le consulenze di professionisti specializzati.
Nel predetto elenco mancano i dispositivi di protezione individuali e collettivi, tuttavia non sembra che questa lacuna possa determinare l’inattendibilità dei costi indicati dalla controinteressata. Occorre infatti tenere conto della tipologia dell’attività, e dei luoghi in cui viene svolta. Queste variabili possono evidenziare una maggiore o minore necessità di investimenti per la sicurezza. Occorre poi considerare che gli investimenti potrebbero essere stati effettuati in periodi non recenti, e risultare quindi in tutto o in parte già ammortizzati. In questo caso, non sarebbe corretto imporne l’imputazione, anche solo parziale, ai nuovi appalti o alle nuove concessioni di servizi. I soggetti che propongono impugnazione facendo leva sull’inadeguatezza dei costi aziendali per la sicurezza dei competitori hanno l’onere di argomentare anche sotto questi profili. In mancanza di tali approfondimenti, la materia contenziosa non presenta elementi sufficienti per superare le valutazioni della commissione giudicatrice”.
