Oneri sicurezza: urge l’intervento della Plenaria (e della CGUE).
Rimandiamo all’articolo della settimana scorsa per la ricostruzione della vicenda e del focoso contrasto giurisprudenziale.
Riportiamo qui invece il pensiero del Tar Liguria, Genova, sez. II, 12 giugno 2018, n. 516 che propende per la tesi dell’automatismo espulsivo.
“L’esclusione della ricorrente dalla gara è stata determinata dalla mancata indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza ciò in contrasto con le previsioni di cui all’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/16 che prevede “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e dall’art. 9 della lettera di invito che espressamente ha previsto che: “L’impresa nell’offerta dovrà altresi’ indicare i costi interni aziendali di sicurezza specifici della propria attivita” (doc n. 2 prod Acam ambiente s.p.a. 4 luglio 2017).
A tal riguardo occorre rilevare come la giurisprudenza abbia ritenuto che, nella vigenza del d.lgs. 50/16, la mancata indicazione dei costi di sicurezza sia sanzionata con l’esclusione a prescindere da una espressa previsione in tale senso del bando di gara e che tale omissione non possa essere supplita mediante il soccorso istruttorio (C.S. a.p. 27 luglio 2016 n. 19).
Ne consegue che legittimamente è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara de qua.
Con il primo motivo tuttavia la ricorrente sostiene che l’importo dei costi di sicurezza era ricostruibile dalla offerta.
In particolare l’articolo 2, comma 1 del capitolato stabiliva la base d’asta in €. 155000 di cui €. 3000 per gli oneri di sicurezza soggetti a ribasso e in €. 500 per gli oneri non soggetti a ribasso.
L’art. 9 della lettera di invito poi stabiliva che l’offerta dovrà essere formulata specificando sia il la percentuale unica di ribasso d’asta sia il prezzo unitario al kg del prodotto fornito.
Poiché la base d’asta era calcolata sulla base di un quantitativo presunto di 95000 kilogrammi di prodotto la ricorrente sostiene che moltiplicando il prezzo unitario al kg offerto per la quantità presunta si ottiene un valore il quale dovrà essere sottratto al prezzo risultante dall’applicazione della precentuale di ribasso alla base d’asta. Il differenziale tra questi due valori costituirebbe l’importo degli oneri di sicurezza soggetti a ribasso.
Tale impostazione metodologica non convince.
L’esame dell’offerta della ricorrente evidenzia l’assenza di qualsiasi indicazione degli oneri della sicurezza.
In assenza di tale espressione ogni altra operazione ricostruttiva appare arbitraria in quanto non supportata da alcun indizio in ordine alla volontà del concorrente. Tale opzione metodologica si risolverebbe in una inammissibile sostituzione della volontà dell’amministrazione prima e del giudice poi a quella del concorrente.
Il motivo deve pertanto essere respinto”.
