Ecco la lapidaria statuizione del collegio capitolino: “in piena adesione all’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria con le ordinanze nn. 1, 2, 3 del 24 gennaio 2019, deve ritenersi che la mancata puntuale indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera comporti necessariamente l’esclusione del concorrente dalla gara e che tale lacuna non sia colmabile attraverso il soccorso istruttorio”.
Si rimanda alla pronuncia integrale ed ai seguenti articoli per la ricostruzione del contrasto giurisprudenziale e per l’apporto motivazionale (Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 18 marzo 2019, n. 3605).
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