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Nuovo Codice: esclusione automatica ed interesse transfrontaliero

T.A.R. Lombardia, Brescia, II, ord. 07 dicembre 2023, n. 475

Esclusione automatica ed interesse transfrontaliero: è necessaria una ricognizione rispetto alla sussistenza o meno di un siffatto interesse

Fatto

Una stazione appaltante ha indetto procedura ex art. 50 comma 1 lett. d) Dlgs 36/2023 per affidare un appalto di lavori dal valore di € 5.274.599,97 e, pertanto, posto al di sotto della soglia di rilevanza unionale ex art. 14 Codice dei Contratti pubblici,

L’appalto era da assegnare al prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in diretta applicazione dell’art. 54 comma 1 Codice dei Contratti pubblici;

Dall’applicazione dell’indicato meccanismo è derivata l’esclusione automatica di una società, il cui ribasso è risultato eccedente rispetto alla soglia di anomalia, individuata utilizzando il metodo B contenuto nell’allegato II.2 “Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte”,

Avverso l’esclusione la società ricorrente propone motivi di ricorso specificamente incentrati sull’esistenza di un interesse transfrontaliero che osterebbe alla esclusione automatica delle offerte che si pongono al di sotto della soglia di anomalia individuata attraverso il metodo di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023.

Decisione

T.A.R. Lombardia, Brescia, II, ord. 07 dicembre 2023, n. 475 accoglie la misura cautelare richiesta dal ricorrente.

Il Collegio ha rilevato che

“- la determina a contrarre, così come la lettera d’invito, pur optando per il meccanismo dell’esclusione automatica, previsto dall’artt. 54 CCP, non recano alcuna valutazione in merito alla sussistenza o meno di un interesse transfrontaliero certo;

– il tenore letterale della disposizione normativa sopra richiamata, pur provocando un effetto derogatorio al fondamentale modus procedendi di cui all’art. 110 CCP, non consente di quantificare, in capo alla stazione appaltante, l’esatto onere motivazionale afferente al profilo dell’interesse transfrontaliero certo, tenuto conto, altresì, dell’assenza di consolidate opzioni ermeneutiche, attesa la sua recente introduzione;

– la valutazione dei profili oggettivi dell’affidamento in esame, quali l’importo, il luogo di esecuzione, le caratteristiche tecniche dell’appalto, non consentono di dedurre, nella presente fase sommaria, la sicura assenza di un interesse transfrontaliero”.

Atti sospesi, e bocce ferme fino all’udienza pubblica del 21 febbraio 2024.

Risvolti operativi

L’istruttoria e la conclusiva motivazione rispetto alla rilevata assenza di un interesse transfrontaliero certo, da inserirsi nella determinazione a contrarre o nella lettera d’invito, devono quindi essere curate con particolare attenzione dalle stazioni appaltanti.

E ciò anche in quanto, anche ai sensi dell’art. 48 del Codice, una siffatta ricognizione è presupposto per l’applicazione del regime semplificatorio previsto per le procedure sotto soglia.

Dalla lettura a contrariis di detta norma, infatti, si  ricava che le stazioni appaltanti hanno l’onere di accertare se sussista o meno un interesse transfrontaliero certo e,  in caso affermativo, seguire la disciplina prevista per le procedure ordinarie.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it