È legittimo prevedere che tutte le attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali devono essere effettuate da tecnici la cui capacità tecnica deve essere certificata dall’azienda produttrice delle apparecchiature con formazione certificata per lo specifico modello di apparecchiature o dovranno essere effettuate dalle società produttrici?
Secondo Tar Lazio, Latina,sez. i, 16 gennaio 2019, n. 18 la risposta è negativa:
“La disposizione che impone alle imprese partecipanti alla gara per un appalto di fornitura di apparecchiature elettromedicinali di affidare le attività di manutenzione esclusivamente alle case produttrici degli apparecchi o a tecnici che abbiano requisiti di esperienza dalle stesse certificati appare contraria alla logica e al principio di libertà della concorrenza, la quale si estrinseca anche nella libertà dei concorrenti di formulare un’offerta congrua e adeguata alle leggi di mercato scevra da vincoli che la riconducano a un ingiustificato onere di coinvolgere nell’esecuzione dell’appalto soggetti estranei all’impresa offerente.
Tanto più quando, come in fattispecie, l’impresa partecipante alla gara è in condizione di offrire un elevato standard di qualificazione tecnica del personale impiegato, comprovato dai relativi titoli professionali e dall’esperienza maturata nel settore.
Sicché, essendo già garantito dall’impresa offerente un livello elevato di qualificazione professionale, rimettere ad un’autorizzazione rilasciata dalla ditta produttrice l’esecuzione delle prestazioni frustrerebbe il principio di libera concorrenza articolato nella libertà di formulazione dell’offerta tecnica.
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso deve essere dunque accolto, potendo restare assorbiti gli ulteriori profili di censura non espressamente esaminati”.
