La cooptazione è analogicamente estensibile agli appalti di servizi?
Secondo il Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 15 gennaio 2019, n. 19 la risposta è affermativa.
“Come è noto, l’istituto della cooptazione trova la sua base giuridica nell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (applicabile anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 216, comma 14, del medesimo d.lgs.), secondo cui «Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati». Come chiarito dal giudice d’appello (si veda Cons. St., VI, 11 aprile 2006, n. 2014), il modello è estendibile anche oltre il settore dei lavori, poiché costituisce applicazione del principio affermato nelle direttive europee, secondo il quale ai raggruppamenti di operatori economici non può essere imposta una determinata veste giuridica.
Quanto al significato da attribuire alla disposizione, dal suo tenore letterale emerge come l’impresa cooptata non sia tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando, purché detti requisiti siano posseduti dalle altre imprese riunite (o dall’altra impresa che promuova il raggruppamento); e purché l’impresa cooptata possegga una qualificazione di importo pari all’ammontare complessivo dei lavori affidati.
Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi che compongono la figura normativa della cooptazione, giacché le due imprese hanno dichiarato che la mandante eseguirà il contratto di fornitura per una quota pari al 20% (cfr. atto di impegno a costituire il raggruppamento, di cui al doc. 8 del deposito RINAC effettuato il 13 novembre 2018); la mandataria ha dichiarato il possesso del requisito di fatturato specifico e di quello complessivo, per l’intero importo dei lavori oggetto dell’appalto (cfr. doc. 4 del deposito RINAC effettuato il 13 novembre 2018); e la mandante cooptata ha dimostrato il possesso del requisito di capacità economica-finanziaria e professionale pari all’importo dei lavori affidabili”.
