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Stato di crisi aziendale e trattamenti minimi retributivi

Tar Veneto, Venezia, Sez. I, 27 novembre 2017, n. 958

Nell’ambito della valutazione di anomalia dell’offerta la commissione giudicatrice ha ritenuto legittimo applicare deroghe al trattamento economico minimo stabilito dal CCNL per le Cooperative sociali, avendo approvato lo stato di crisi aziendale ex art. 6 legge 142/2001.

Il Tar Veneto, Venezia, Sez. I, 27 novembre 2017, n. 958, accoglie le censure formulate dalla ricorrente, sostenendo che è da escludere che lo stato di crisi aziendale possa giustificare deroghe ai trattamenti retributivi minimi stabiliti dal contratto collettivo di riferimento, potendo solo comportare la riduzione dei trattamenti economici ulteriori.

E ciò poiché:

  • l’art. 97 del D.lgs. 50/2016, infatti, mentre al comma 5, lett. d), come interpretato dalla costante giurisprudenza, riconduce all’interno del giudizio discrezionale di anomalia, la valutazione dell’indicazione di un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali, al successivo comma 6, tenuto conto della esigenza indefettibile di tutela dei lavoratori, invece più perentoriamente, non ammette giustificazioni “in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”.
  • una deroga a siffatto divieto, ove prevista, si porrebbe in contrasto con l’art. 36 della Costituzione, costituendo, i trattamenti economici minimi previsti dai contratti collettivi, in base ad un criterio costantemente seguito dalla giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, il parametro comunamente utilizzato al fine di definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al lavoratore, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione.

Passando quindi all’analisi della L. 142/2001 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, deve essere innanzitutto evidenziato che l’art. 3 di tale testo legislativo, rubricato “Trattamento economico del socio lavoratore” al comma 1, ribadisce il principio per cui anche “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”.

Tale principio, al contrario di quanto affermato dalle parti resistenti, non è derogato dall’art. 6, comma 1, lett. d), riguardante il regolamento interno delle società cooperative, ed in particolare, la necessità che tale regolamento contenga, fra l’altro, “l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 3; il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili”.

Infatti, è evidente che ciò su cui il regolamento può incidere, non è la retribuzione di cui al comma 1, dell’art. 3, sopra riportato, che deve comunque essere assicurata al lavoratore in forza dell’art. 36 della Costituzione, ma sono i “trattamenti economici ulteriori” previsti dal comma 2, lett. b) del medesimo articolo, rappresentati da integrazioni delle retribuzioni di cui al primo comma, possibili “mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato…ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all’articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59”.

Anche la giurisprudenza della Cassazione ha escluso la possibilità che il predetto regolamento interno possa apportare deroghe, nei riguardi dei soci lavoratori subordinati, in relazione ai trattamenti retributivi previsti dai c.c.n.l. del settore di appartenenza, stabilendo che: “In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 6 della legge n. 142 del 2001, che, destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”. (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 agosto 2014, n. 17583; in senso analogo, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 agosto 2013, n. 19832).

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it