Illegittima composizione della commissione giudicatrice (carenza di competenza sull’oggetto del contratto).
La ricorrente impugna l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del codice della Strada censurando il provvedimento per invalidità derivata dalla illegittima composizione commissione di gara, composta, in spregio all’art. 77 d.lgs. n. 50/2016, da due Avvocati ed un laureato in Economia, Aziendale a fronte dell’esigenza di valutazione delle offerte tecniche con riguardo alla funzionalità dei software predisposti dalle partecipanti e dall’illegittimità del bando ove non ha individuato i criteri ed i punteggi specifici e predeterminati per la valutazione qualitativa delle singole offerte;
Secondo il Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 ottobre 2018, n. 1806 la censura coglie nel segno poiché:
“- tale norma richiede che la commissione giudicatrice sia comporta da esperti «nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto»;
– la gara concerneva l’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del codice della Strada”;
Il bando, nell’individuare i punteggi da attribuire all’offerta tecnica, richiedeva tra l’altro
“-) Descrizione del software gestionale e con particolare riferimento a qualità, caratteristiche tecniche e completezza dello stesso, capacità di interfaccia con sistema informatico dell’ente, conversione e migrazione dati, formazione, installazione dello stesso,
-) Qualità tecnica e funzionale del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio, -) Descrizione dei servizi on line per il cittadino (form web e pagamento on line)”;
Il bando, inoltre, imponeva che “La Commissione aggiudicatrice prima di aver assegnato il punteggio dell’offerta tecnico/qualitativa, provvederà a convocare i concorrenti i quali dovranno dimostrare singolarmente innanzi alla stessa attraverso una “demo” (dimostrazione pratica) tutte le funzionalità del software che sono dichiarate nell’offerta tecnica”;
Il Collegio ha rilevato che:
– “le mezionate clausole pretendevano il confezionamento di offerta tecnica precipuamente caratterizzata da utilizzo di software tale da gestire il procedimento dalla rilevazione dell’infrazione al pagamento della sanzione;
– che la pur dimostrata competenza dell’avv. nei procedimenti sanzionatori del C.d.Str. non toglie che la commissione non risulta dotata di membro con specifiche cognizioni tecniche informatiche;
– che la necessità di una integrazione della commissione in punto di cognizione tecnica risulta dalla stessa determinazione di nomina della commissione del 9.3.2018 ove si è ritenuto di individuare “nell’istruttore di vigilanza del Comando di Polizia municipale Giovanni , dipendente interno addetto al Sistema informatico quale supporto tecnico alla commissione di gara per la parte relativa alla demo dimostrativa del sistema gestionale”;
– che, tuttavia, non solo secondo questo Collegio tale previsione di figura di tecnico per mero supporto alla demo dimostrativa non sia rispondente alla prescrizione dell’art. 77 cod.contr., ma il verbale di gara n. 5 relativo alla apposita dimostrazione non dà atto della presenza di detto soggetto, che non è neppure firmatario del verbale;
– che l’illegittimità della nomina della Commissione si riverbera sulla aggiudicazione”.
