Ai sensi dell’art. 86, comma 5 bis, del Dlgs 50/2016 e dell’art. 79, comma 6 del DPR 207/2010, l’esecuzione dei lavori deve essere documentata con certificati di esecuzione dei lavori.
Non è idonea una mera attestazione del RUP che non trova riscontro nel CEL acquisito agli atti né nella fattura che la società afferma essere stata pagata e contabilizzata (la liquidazione di un SAL e la relativa fatturazione non costituiscono prova di regolare esecuzione, ma solo pagamento di un mero acconto previsto dal contratto).
Questo il principio sancito da Tar Lazio, Roma, Sez. II Ter , 22 / 07 /2019 , n. 9793.
L’impresa viene esclusa dalla gara in quanto non comprova il possesso dei requisiti in OG2.
Dopo la scadenza del termine assegnato per comprovare i requisiti dichiarati, l’impresa trasmette ulteriore documentazione e, segnatamente, una dichiarazione del RUP da cui risulterebbero ulteriori lavori in OG2.
L’impresa ricorre al Tar, che respinge il ricorso.
Il Tar in primo luogo ripercorre la funzione dei CEL ai fini della qualificazione.
La certificazione dei lavori regolarmente eseguiti è elemento essenziale, in quanto attiene alla tutela della necessità che il requisito esperienziale sia certo e validato da parte dell’Autorità munita del potere di verificarne il presupposto e quindi deve sussistere al momento della presentazione della domanda (in ordine al rapporto tra esecuzione lavori e certificazione di regolare esecuzione ai fini della partecipazione alle gare, si veda Consiglio di Stato, 28 dicembre 2017, nr. 6135).
Infatti, a diversamente ritenere secondo le tesi della ricorrente, l’ammissione della concorrente alla gara perderebbe qualunque predicato di stabilità e certezza, in quando la S.A. dovrebbe procedere all’esperimento della gara sotto una sorta di “riserva” non già di prova di quanto dichiarato, ma di prova della regolare esecuzione dei lavori, che attiene quindi alla dimensione sostanziale della qualificazione della concorrente.
Ne deriverebbe l’evidente violazione della par condicio tra tutte le concorrenti e della stessa speditezza del procedimento di gara.
Nel caso di specie, il CEL risultava avere data successiva alla partecipazione alla gara (27.11.2018) e quindi correttamente la S.A. lo ha ritenuto inammissibile.
Anche l’apposizione del visto della Sovrintendenza, per il caso di specie, assume un ruolo essenziale, essendo previsto espressamente dall’art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154, richiamato dal Disciplinare di gara (inoppugnato sul punto): si tratta di una prescrizione non irragionevole, né meramente formale, in quanto concorre a rendere certa la regolare esecuzione non solo sotto il profilo della committenza, ma anche sotto quello ulteriore dell’Autorità preposta al vincolo di tutela.
La Stazione Appaltante , correttamente, non ha ritenuto sufficiente la documentazione di un CEL in quanto privo (anche in fase di comprova) di tale attestazione.
Succesivamente il Tar ribadisce come i requisiti debbano essere posseduti al momento della partecipazione alla gara.
All’impresa che sostiene come avrebbe dovuto essere valutata l’esecuzione parziale di lavori effettuati nel periodo di rilevanza, il Tar oppone che :
Deve ritenersi che, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara per l’affidamento di lavori pubblici, in linea di principio, quando il bando richiede a titolo di esperienza – come nel caso di specie – l’effettuazione di un determinato importo di lavori analoghi, è necessario che la relativa attestazione riguardi l’avvenuta regolare esecuzione dei lavori nella loro interezza, coincidendo tale circostanza con l’esatto adempimento del contratto che, a sua volta, dipende dal collaudo delle opere (e quindi dalla verifica di regolarità che presuppone il loro compimento).
Sempre in linea di principio, è possibile ipotizzare che sia spendibile un’attestazione di lavori parziale, laddove il bando lo preveda e questi siano certificabili (in caso di stralci funzionali ed autonomi dell’opera); e dunque, ancora una volta confermandosi la centralità ed essenzialità della certificazione di regolare esecuzione, non è sufficiente che l’impresa concorrente alleghi una qualsiasi attestazione tardiva (rispetto alla presentazione della domanda) per chiedere (successivamente alla conclusione della gara e per la prima volta in sede contenziosa) che venga estrapolata dalla suddetta certificazione una cifra di lavori da far valere per assommare l’importo minimo richiesto dal bando.
Quanto sopra implica l’irrilevanza della dichiarazione del RUP che, ad integrazione del CEL, indichi una quota di ammontare dei lavori eseguita anteriormente ad una certa data (ma non certificata da uno specifico CEL): invero, come puntualmente dedotto dall’Avvocatura, la liquidazione di un SAL costituisce una mera anticipazione, non implica alcuna valutazione definitiva di regolare esecuzione.
Conclusivamente, va rimarcato come il possesso sostanziale dei requisiti (incluse le relative certificazioni) deve sussistere al momento della presentazione delle offerte, come da pacifica giurisprudenza, non potendosi dunque distinguere tra effettuazione dei lavori (svolta dapprima) e certificazione (rilasciata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte); che la comprova dei requisiti deve avvenire in relazione al possesso di quanto dichiarato ai fini dell’ammissione alla gara; e che la regolare esecuzione di lavori analoghi da far valere ai fini del possesso di un determinato fatturato per interventi ascrivibili nelle categorie richieste dal bando deve attenere a lavori non solo regolarmente, ma anche completamente eseguiti, salvo diverse previsioni della lex specialis.
