I giudici capitolini ribadiscono i principi in tema di immodificabilità dell’offerta in fase di gara, con una significativa rassegna della giurisprudenza formatasi in proposito.
La commissione giudicatrice infatti , dopo avere rettificato i punteggi tecnici, ha provveduto di conseguenza a modificare non solo la graduatoria tecnica formulata in precedenza, ma anche il prezzo medio offerto dall’aggiudicataria.
L’operato della Commissione è illegittimo, ed il ricorso della seconda classificata viene accolto.
Tar Lazio, Roma , Sez. I Ter , 22 / 07 /2019 , n. 9777 infatti evidenzia che tale intervento non può essere qualificato come mera rettifica di un errore materiale o di calcolo, integrando, piuttosto, una vera e propria modifica del contenuto dell’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico, dato l’intervento della stazione appaltante nel ricalcolo del prezzo medio offerto.
Al riguardo la giurisprudenza ha individuato i limiti entro i quali è ammissibile la rettifica dell’errore materiale nell’offerta del concorrente, rettifica che, altrimenti, violerebbe il principio della immodificabilità dell’offerta, posto a tutela della par condicio tra i partecipanti alla gara.
Si deve trattare di una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da una mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta, e che deve emergere ictu oculi, cosicché la sua eliminazione non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2016, n. 4237). La stazione appaltante, perciò, può attivarsi per ricercare l’effettiva volontà del concorrente soltanto in presenza di un semplice errore materiale nella formulazione dell’offerta, a condizione che tale errore sia rilevabile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21 febbraio 2018, n. 2016). L’errore materiale direttamente emendabile presuppone, quindi, la presenza di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (cfr. C.d.S., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978). La ricostruzione della volontà effettiva del concorrente è consentita solo ove essa emerga chiaramente ed altrettanto chiaramente sia ravvisabile l’errore, poiché, di contro, la correzione dell’errore sarebbe uno strumento per modificare o integrare l’offerta (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 30 giugno 2016, n. 456).
Deve ritenersi preclusa, infatti, ogni integrazione o correzione che conduca ad una modifica sostanziale dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5692), in violazione del principio generale dell’immodificabilità dell’offerta, che è regola posta a tutela dell’imparzialità e trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché a tutela ineludibile del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 113/2018).
Nel caso di specie non vi è stato alcun errore materiale, in quanto l’offerta conteneva una previsione non conforme al Capitolato.
Pur constatando la non conformità dell’offerta tecnica , tuttavia, ha fatto seguito una inammissibile modifica del contenuto dell’offerta, alterando però, di conseguenza, il coefficiente del prezzo, con un intervento della stazione appaltante sul contenuto essenziale della proposta.
Il ricorso della seconda classificata viene dunque accolto.
