Errore materiale nel disciplinare relativo ai punteggi: la commissione giudicatrice lo può emendare?
La commissione giudicatrice si avvede di un errore materiale nel disciplinare, con riguardo ai criteri di valutazione, posto che la somma dei punteggi dei singoli sottocriteri era pari a 45 punti, mentre nello stesso disciplinare era indicata una somma complessiva di 55 punti.
La commissione stabiliva dunque che, in sede di assegnazione dei punteggi, si sarebbe proceduto ad attribuire un massimo di 45 punti ed in seguito il valore sarebbe stato proporzionato a quello di 55 mediante una semplice formula matematica di proporzione e cioè: [45 : 55 = VA (valore attribuito) : X], dunque una formula comprensibile e di facile controllo da parte di tutti i partecipanti.
Parte ricorrente sostiene che la commissione avrebbe provveduto ad una illegittima riparametrazione dei punteggi anziché annullare la procedura.
Secondo il Tar Lombardia, Milano, sez IV, 12 novembre 2018, n. 2567 l’operato della commissione è invece da ritenersi legittimo, poiché la scelta “adottata dalla commissione prima di procedere alla disamina della documentazione tecnica (cfr. ancora il citato verbale di gara doc. 17, ultima pagina; si ricordi che si tratta di un documento pubblico facente fede fino a querela di falso), sicché non si realizzava alcuna violazione della par condicio fra i partecipanti, posto che la citata decisione della commissione precedeva ogni valutazione delle offerte tecniche.
Trattandosi quindi della correzione di un evidente errore materiale, correzione realizzata attraverso una semplice proporzione matematica compiuta prima dell’esame delle offerte tecniche, non ritiene il Collegio che la condotta della commissione possa reputarsi illegittima o lesiva delle pretese della ricorrente, che in effetti non spiega come tale condotta abbia leso concretamente la sua posizione nel corso della gara.
Tutte le altre offerte dei partecipanti alla gara sono state soggette all’operazione di proporzione di cui sopra, nel rispetto della parità fra gli offerenti”.
